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Sentenza

Sentenza n. 1573/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento i) del provvedimento prot. 32492 del 21 gennaio 2025, trasmesso via pec in pari data dallo Sportello Unico Edilizia e Rigenerazione Urbana del Comune di Milano a Melzo 7 S.r.l., con il quale è stato comunicato a Melzo 7 dal Comune di Milano – Direzione Rigenerazione Urbana – Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE – Unità Interventi Diretti Municipi 1-4 – Unità Territoriale Municipio 3 «l’annullamento della SCIA ALTERNATIVA A PERMESSO DI COSTRUIRE P.G. 399853/2024, JPE 19665/2024» ed è stato al contempo ordinato a Melzo 7 «(1) di ripristinare, entro 90 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, lo stato dei luoghi corrispondente all’ultimo titolo legittimato e/o in corso di efficacia, dandone opportuna comunicazione alla scrivente Unità» e «(2) Come riportato al punto 3) della presente comunicazione, di inoltrare alla scrivente Unità la specifica relazione di cui all’art. 69 del R.E. al fine di richiedere il parere di competenza, integrandolo alla pratica originaria prog. 2005/2022», nonché, (ii) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso al provvedimento nonché per la condanna, ex art. 30 c.p.a. del Comune di Milano al risarcimento dei danni subiti e subendi da Melzo 7 S.r.l. in conseguenza dell’emissione del provvedimento.

Giustizia amministrativa202500857

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela di una SCIA alternativa al permesso di costruire in variante, con ordine di ripristino dello stato dei luoghi e richiesta di integrazione documentale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato nel 2022 una SCIA alternativa al permesso di costruire per la riqualificazione di un edificio con cambio di destinazione d’uso da misto a turistico-ricettivo. Dopo l’avvio dei lavori, nel 2024 aveva depositato una SCIA in variante relativa, tra l’altro, alle facciate interne e alla posizione della piscina. A seguito di richieste di integrazione documentale, il Comune di Milano aveva adottato il provvedimento impugnato, annullando la SCIA in autotutela e ordinando il ripristino dei luoghi. L’amministrazione contestava: l’erroneità del calcolo della superficie lorda, ritenendo computabili le asole impiantistiche; la mancata allegazione di una relazione agronomica per l’abbattimento di essenze arboree; ulteriori discrasie relative alle quote altimetriche, all’altezza del volume del piano sesto e all’indicazione del pacchetto coibentante. La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 19, 21-octies e 21-nonies l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e l’eccesso di potere, sostenendo soprattutto l’assenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio, la mancata valutazione dell’interesse pubblico concreto e degli interessi privati, nonché l’insussistenza o comunque la superabilità delle irregolarità contestate. La società chiedeva anche il risarcimento dei danni ex art. 30 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato integralmente il provvedimento comunale. Ha affermato che, una volta decorso il termine per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA, l’amministrazione può vietare l’attività e ordinare l’eliminazione degli effetti prodotti soltanto in presenza dei presupposti dell’autotutela decisoria. L’annullamento d’ufficio richiede non solo l’illegittimità dell’atto e il rispetto del termine ragionevole, ma anche una specifica ragione di interesse pubblico concreto, distinta dal mero ripristino della legalità, e una motivata comparazione con gli interessi dei destinatari e l’affidamento maturato. Nel caso concreto il Comune si era limitato a elencare i presunti vizi della SCIA e a disporne l’annullamento, senza alcuna ponderazione degli interessi coinvolti; non era quindi sufficiente invocare un interesse pubblico in re ipsa. Il TAR ha inoltre rilevato dubbi sulla stessa effettiva sussistenza degli abusi: le contestazioni sulle quote altimetriche erano state precedentemente escluse dal Comune; la relazione agronomica era stata successivamente depositata; il calcolo della superficie lorda era stato rettificato dalla società e le asole impiantistiche erano state computate come superfici accessorie secondo le norme tecniche del piano; infine, dopo la sospensione cautelare, le successive SCIA di completamento e di agibilità non avevano ricevuto obiezioni comunali. La domanda risarcitoria è stata respinta perché la tutela cautelare era stata tempestivamente accordata e, nelle more, l’attività alberghiera era stata avviata. Le spese di lite sono state compensate integralmente, con contributo unificato a carico del Comune soccombente.

Norme richiamate

  • art. 23 d.P.R. 380/2001

    È la base normativa della SCIA alternativa al permesso di costruire presentata per l’intervento edilizio.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale fondamento dell’ordine comunale di ripristino dello stato dei luoghi.

  • art. 7 l.r. Lombardia n. 12/2005

    È richiamato per qualificare il Piano di Governo del Territorio quale strumento urbanistico generale comunale.

  • art. 5.6 e art. 5.7 delle norme tecniche del Piano delle Regole

    Sono state utilizzate dalla ricorrente per sostenere che le asole impiantistiche dovessero essere computate tra le superfici accessorie e non nella superficie lorda.

  • art. 19 l. 241/1990

    È richiamato tra le disposizioni sulla SCIA e sui poteri amministrativi esercitabili successivamente alla segnalazione.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente nell’ambito delle censure sull’invalidità e sull’annullamento del provvedimento.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio richiede, oltre all’illegittimità dell’atto e al rispetto del termine ragionevole, specifiche ragioni di interesse pubblico concreto e una motivata valutazione comparativa degli interessi dei destinatari e dei controinteressati; il mero ripristino della legalità non è sufficiente.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale parametro dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa.

  • art. 30 c.p.a.

    Costituisce la base della domanda risarcitoria, respinta per l’assenza di un danno risarcibile in ragione della tempestiva tutela cautelare e dell’avvio dell’attività.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per porre a carico del Comune soccombente l’onere del contributo unificato, pur compensando le spese di lite.

Massime di principio

  • Dopo la scadenza del termine per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività e ordinare l’eliminazione degli effetti prodotti solo ricorrendo ai presupposti dell’autotutela decisoria.
  • L’annullamento d’ufficio di una SCIA non può fondarsi sulla sola rilevazione dell’illegittimità: l’amministrazione deve indicare una specifica ragione di interesse pubblico concreto, distinta dal mero ripristino della legalità violata.
  • L’esercizio dell’autotutela richiede una motivata comparazione tra l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto e gli interessi dei destinatari e dei controinteressati, incluso l’affidamento maturato dal privato.
  • La motivazione dell’annullamento d’ufficio è insufficiente quando l’amministrazione si limita a elencare presunti vizi della SCIA senza esplicitare l’interesse pubblico concreto alla rimozione e senza ponderare gli interessi coinvolti.
  • La domanda risarcitoria conseguente all’illegittimo annullamento di una SCIA può essere respinta quando la tutela cautelare abbia tempestivamente neutralizzato gli effetti pregiudizievoli e l’attività economica sia stata comunque avviata nelle more del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiAutotutela
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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