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Sentenza

Sentenza n. 220/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro n. 98 del 26 febbraio 2024

Giustizia amministrativa202500919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, n. 98 del 26 febbraio 2024, relativa al riconoscimento della carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti ricorrenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Lucca, passata in giudicato il 12 marzo 2025, che aveva accertato il loro diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con accredito di euro 500,00 per ciascun anno, da utilizzare secondo le modalità previste per i docenti di ruolo. La sentenza era stata notificata al Ministero il 6 marzo 2024 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non risultava tuttavia eseguito il giudicato. Il Ministero si è costituito nel giudizio relativo a una delle ricorrenti senza svolgere deduzioni sul merito e non si è validamente costituito nell’altro giudizio, essendo stato depositato un atto riferito ad altra ricorrente.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi, in quanto diretti all’esecuzione del medesimo titolo giudiziale, e li ha accolti rilevando che dagli atti non risultava l’avvenuta esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lucca entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, attribuendogli il compito di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale cui il giudicato del giudice ordinario ha ricondotto il diritto delle ricorrenti al beneficio della carta elettronica del docente.

  • DPCM attuativo dell’art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Disciplina, secondo il giudicato da eseguire, le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta docente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione è stato ritenuto maturato prima della proposizione dei ricorsi per ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato che accerta il diritto del privato a una prestazione o al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione integrale del titolo entro un termine congruo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’assenza di prova dell’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale è sufficiente a giustificare l’accoglimento della domanda, una volta verificata la definitività del giudicato e il decorso dell’eventuale termine dilatorio previsto dalla legge.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
  • È ammissibile la riunione di ricorsi distinti quando essi mirano all’esecuzione del medesimo titolo giudiziale e presentano una fattispecie sostanzialmente identica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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