Sentenza n. 2522/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di un concorso universitario per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato in tenure track, inclusi i verbali di valutazione, la graduatoria e il provvedimento di approvazione degli atti e proclamazione del vincitore
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, risultato non idoneo con 56,95 punti rispetto alla soglia di 65 punti, ha impugnato il bando, il verbale relativo alla discussione pubblica e all'attribuzione dei punteggi, la graduatoria, la relazione conclusiva e il provvedimento di approvazione degli atti e proclamazione del vincitore. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sotto i profili della disparità di trattamento, dell'ingiustizia manifesta, del difetto di istruttoria e del difetto di motivazione, contestando l'omessa considerazione di alcuni titoli, l'attribuzione di punteggi non proporzionati rispetto a parametri bibliometrici e la diversa valutazione di titoli e pubblicazioni analoghi. Ha sostenuto che una corretta valutazione avrebbe potuto attribuirgli almeno 83,59 punti. In subordine, nel corso del giudizio, ha prospettato la possibilità di recuperare 8,05 punti, così da raggiungere la soglia di idoneità. Con successive memorie ha inoltre introdotto contestazioni relative alla mancata predeterminazione e pubblicazione di criteri operativi e alla cosiddetta pesatura postuma dei criteri, senza notificare motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di prova di resistenza. Le censure riguardavano il modo in cui la commissione aveva applicato i criteri e attribuito i punteggi in uno specifico segmento della procedura, senza contestare in radice la legittimità dell'intero concorso né i verbali con cui erano stati fissati i criteri generali e le modalità di valutazione preliminare. Pertanto il ricorrente doveva dimostrare, con una ricostruzione puntuale e verificabile, che l'accoglimento delle censure gli avrebbe procurato un'utilità concreta, cioè il conseguimento dell'idoneità o una posizione utile in graduatoria. Tale dimostrazione non è stata fornita: il ricorrente si è limitato ad affermare il possibile conseguimento di 83,59 punti e, successivamente, il recupero astratto di 8,05 punti, senza spiegare metodologicamente come tali valori fossero ricavabili dai criteri applicabili. Le censure introdotte per la prima volta con memorie non notificate non potevano essere utilizzate per integrare la prova di resistenza o ampliare il thema decidendum, poiché la memoria difensiva può solo illustrare i motivi già proposti. Le contestazioni sulla mancata predeterminazione dei criteri operativi e sulla pesatura postuma costituivano motivi nuovi, che avrebbero dovuto essere introdotti mediante motivi aggiunti e, comunque, avrebbero dovuto investire i pertinenti verbali della commissione. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità delle valutazioni della commissione. Le spese sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; nei ricorsi contro l'esito di una procedura selettiva ciò richiede, salvo censure dirette alla riedizione dell'intera procedura, la dimostrazione della prova di resistenza.
art. 43 c.p.a.
obbligo dei motivi aggiunti
I nuovi vizi conosciuti o individuati nel corso del giudizio devono essere introdotti mediante motivi aggiunti; non possono essere validamente dedotti per la prima volta con una memoria non notificata.
art. 73 c.p.a.
La memoria difensiva ha funzione illustrativa e non può ampliare il thema decidendum mediante l'introduzione di nuove censure o domande.
art. 7, comma 10, del bando
La soglia prevista dal bando costituisce il parametro concreto rispetto al quale valutare l'utilità conseguibile dal candidato e la necessità della prova di resistenza.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private
Consente l'oscuramento dei dati identificativi delle parti private quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Il candidato che impugna l'esito di una procedura concorsuale contestando la valutazione dei propri titoli o delle proprie prove deve dimostrare la prova di resistenza, indicando in modo puntuale e verificabile come l'accoglimento delle censure gli procurerebbe un'utilità concreta, quale il superamento della soglia di idoneità o il conseguimento di una posizione utile in graduatoria.
- L'onere della prova di resistenza non opera quando le censure sono dirette a contestare vizi strutturali dell'intera procedura e a ottenere la riedizione integrale del concorso; non è sufficiente, a tal fine, qualificare genericamente come strumentale l'interesse alla rinnovazione quando le doglianze riguardano soltanto l'applicazione dei criteri in uno specifico segmento valutativo.
- La prova di resistenza deve essere parametrata esclusivamente alle censure tempestivamente e ritualmente dedotte nel ricorso o nei motivi aggiunti; le contestazioni introdotte per la prima volta con memorie non notificate non possono né ampliare il thema decidendum né concorrere alla dimostrazione dell'interesse a ricorrere.
- La memoria difensiva può illustrare e sviluppare i motivi già proposti, ma non può introdurre nuovi vizi di legittimità, nuove domande o nuove contestazioni relative ad atti conosciuti nel corso del giudizio; tali deduzioni devono essere formulate mediante i pertinenti motivi aggiunti.
- Quando si contestano la mancata predeterminazione dei criteri operativi o la loro asserita pesatura postuma, il ricorrente deve impugnare gli atti della procedura nei quali i criteri sono stati fissati o applicati e deve dedurre tempestivamente il relativo vizio, non potendo limitarsi a contestare successivamente gli esiti della valutazione.
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