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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15322/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, da parte della Corte d'appello, del diritto di un assicurato al ricalcolo della pensione di vecchiaia con decorrenza dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi nella gestione separata, applicando la clausola di salvaguardia e riconoscendo anche il supplemento di pensione per i contributi versati dopo la decorrenza del trattamento. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 3 del D.M. n. 282/1996, sostenendo che la decorrenza della pensione non potesse essere anteriore alla domanda di opzione/computo dei contributi dell'AGO nella gestione separata; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 7 L. n. 155/1981 e dell'art. 1 del medesimo D.M., contestando la decorrenza del supplemento di pensione, ritenuta dalla Corte territoriale come conseguenza della decorrenza errata della pensione principale. Il pensionato ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i due motivi, trattandoli congiuntamente per la loro stretta connessione. Ha affermato che, quando l'assicurato si avvale della facoltà di far computare nella gestione separata anche contributi versati nell'AGO per ottenere un'unica pensione a carico della gestione separata, la decorrenza del trattamento non può essere anticipata al primo momento utile di maturazione dei requisiti, ma coincide con la data di presentazione della domanda di opzione/computo, perché solo da quel momento il montante contributivo necessario alla liquidazione può dirsi formato. Da tale corretta individuazione discende anche la decorrenza del supplemento di pensione, che riguarda i contributi successivi alla pensione stessa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 D.M. n. 282 del 1996

    Consente all'iscritto alla gestione separata di far valere, ai fini della liquidazione di un'unica pensione a carico della gestione separata, anche contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria; la decorrenza del trattamento, in caso di esercizio di tale facoltà, coincide con la domanda di opzione/computo.

  • art. 7 L. n. 155 del 1981

    Il supplemento di pensione decorre in relazione ai contributi maturati successivamente alla decorrenza del trattamento principale, secondo il termine dilatorio previsto dalla legge.

  • art. 1, comma 7, L. n. 335 del 1995

    Richiamato per individuare la pensione a carico della gestione separata e il relativo sistema di computo contributivo.

  • art. 1, comma 3, L. n. 243 del 2004

    Richiamato in relazione alla clausola di salvaguardia applicata dalla Corte d'appello.

  • art. 24, comma 3, D.L. n. 201 del 2011 conv. in L. n. 214 del 2011

    Richiamato in relazione alla clausola di salvaguardia applicata dalla Corte d'appello.

  • art. 6 L. n. 155 del 1981

    Richiamato dalla Corte come norma che, insieme al D.M. n. 282 del 1996, colloca la decorrenza della pensione alla data della domanda di opzione quando si utilizza il computo di contributi di altre gestioni.

Massime di principio

  • Quando l'assicurato esercita la facoltà di cumulare o computare contributi versati in gestioni diverse ai fini della pensione a carico della gestione separata, la decorrenza del trattamento pensionistico va individuata nella data della domanda di opzione/computo e non nel mero raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi.
  • La decorrenza del supplemento di pensione è logicamente e giuridicamente subordinata alla corretta decorrenza della pensione principale: se il dies a quo della pensione viene fissato nella domanda dell'assicurato, anche il supplemento va calcolato solo per i contributi versati dopo tale momento.
  • Il montante contributivo utile alla liquidazione dell'unica pensione si consolida solo all'esito dell'esercizio della facoltà di computo; prima di tale scelta non può ritenersi perfezionato il presupposto per la decorrenza del trattamento.
  • In presenza di controversie sulla decorrenza di prestazioni pensionistiche collegate al computo tra gestioni, il giudice deve attenersi alla disciplina speciale che collega l'efficacia della prestazione all'istanza dell'assicurato, non al solo maturare astratto dei requisiti.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
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