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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31003/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In fatto, il provvedimento trae origine da una misura di prevenzione sportiva (DASPO) emessa dal Questore di Roma e poi convalidata dal G.i.p. nei confronti di un tifoso che, in occasione di una partita di calcio, si trovava con altri tifosi nelle vicinanze del percorso della tifoseria avversaria, in possesso di più oggetti atti ad offendere, con l’intento di porre in essere atti ostili. Il ricorrente ha impugnato la convalida deducendo: 1) vizio di motivazione per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza della misura; 2) mancanza di motivazione sulla pericolosità concreta e attuale; 3) mancanza di motivazione sulla congruità e adeguatezza della durata biennale del DASPO. Il Pubblico Ministero ha ritenuto fondato solo il primo motivo e inammissibile il secondo, mentre la difesa ha insistito per l’accoglimento integrale del ricorso. La Corte, invece, ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha affermato che il Questore aveva motivato espressamente su necessità e urgenza, valorizzando il contesto di stagione calcistica in corso e l’approssimarsi di ulteriori partite; che il G.i.p. poteva legittimamente recepire per relationem tale motivazione; che la concreta e attuale pericolosità risultava dalla condotta descritta e dalla disponibilità di strumenti atti a offendere; e che la durata di due anni, pur non specificamente sindacata dal G.i.p., era comunque compresa nel range legale e inferiore al medio edittale, sicché non richiedeva ulteriore motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la convalida del DASPO e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il Questore aveva adeguatamente motivato sulla necessità e urgenza della misura; manifestamente infondato il secondo motivo perché la pericolosità concreta e attuale era stata specificamente valorizzata; infondato il terzo motivo perché la durata biennale rientrava nel minimo-massimo legale (da uno a cinque anni) ed era coerente con la gravità del fatto, senza necessità di una motivazione ulteriore.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401

    comma 2; comma 5; comma 3

    Il DASPO può essere adottato in presenza di particolari esigenze di necessità e urgenza, con riferimento all’attualità o prossimità temporale delle competizioni sportive; la misura è convalidabile dal giudice e, per la violazione del comma 2, ha una durata compresa tra uno e cinque anni.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non si applica quando l’atto amministrativo è connotato da particolari esigenze di celerità e urgenza, come nel caso del DASPO.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

  • art. 6, comma 5, l. n. 401 del 1989

    La durata del DASPO deve collocarsi nel range legale da uno a cinque anni; una durata pari a due anni, coerente con la gravità del fatto e inferiore al medio edittale, non richiede specifica motivazione aggiuntiva.

  • art. 6, comma 3, l. n. 401 del 1989

    L’obbligo di presentazione in coincidenza con le manifestazioni sportive rileva ai fini della legittimità e della convalida della misura, secondo il quadro giurisprudenziale richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel procedimento di convalida del DASPO, la motivazione sulla necessità e urgenza può essere desunta anche per relationem dal provvedimento questorile, purché quest’ultimo espliciti elementi attuali idonei a giustificare l’intervento immediato.
  • La nozione di necessità e urgenza va riferita non solo agli episodi che hanno originato la misura, ma soprattutto all’attualità o prossimità temporale delle competizioni sportive rispetto alle quali la prevenzione è richiesta.
  • L’omessa o insufficiente motivazione sull’urgenza determina invalidità del provvedimento e impedisce la convalida solo quando la misura abbia trovato effettiva esecuzione prima dell’intervento del giudice, in relazione a una competizione sportiva intervenuta nel frattempo.
  • La pericolosità concreta e attuale può essere desunta dal contesto fattuale complessivo, incluso il radunarsi di più persone nei pressi del transito della tifoseria avversaria e la disponibilità di oggetti atti a offendere.
  • La durata del DASPO, se contenuta in un arco legale ampio, non necessita di una motivazione particolarmente analitica quando sia proporzionata alla gravità del fatto e collocata in una fascia inferiore al medio edittale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione

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