Cassazione Penale, Sentenza n. 48841/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ragusa ha impugnato l'ordinanza che aveva sostituito gli arresti domiciliari con la custodia in carcere per due presunte, ravvicinate violazioni delle prescrizioni: (1) mancata tempestiva comunicazione dell'orario di rientro dopo un’allontanamento autorizzato per attività motoria (senza prova che fosse rientrato oltre l'orario consentito); (2) durante un'uscita autorizzata si sarebbe fermato a un distributore di bevande e avrebbe conversato con due soggetti, uno dei quali con precedenti nello SDI. Il Tribunale aveva ritenuto che tali violazioni dimostrassero incapacità di autocontrollo e inidoneità della misura cautelare in atto a prevenire la propensione a delinquere. Il ricorso lamentava violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo dell'art. 276 c.p.p.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha censurato la valutazione del Tribunale come apodittica e carente rispetto ai parametri dell'art. 276 c.p.p.: in particolare non era dimostrato che il primo episodio consistere in un effettivo rientro oltre l'orario autorizzato e la motivazione sulla pretestuosità della giustificazione era contraddittoria; quanto al secondo episodio, la semplice sosta e conversazione con terzi (anche se uno con precedenti) non è stata adeguatamente collegata alle esigenze cautelari né alla concreta gravità della violazione. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Caltanissetta per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 276 cod. proc. pen.
Per l'aggravamento della misura a seguito di trasgressione occorre valutare entità, motivi e circostanze della violazione e accertare se questa renda manifesta l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari; la decisione deve contenere una motivazione adeguata e specifica su tali profili
art. 284 cod. proc. pen.
Ai fini dell'aggravamento ex art. 276 rilevano, per il principio di tassatività, le violazioni degli obblighi tipizzati dall'art. 284; non possono essere valorizzate come autonomi profili di violazione prescrizioni non tipizzate dalla norma
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata per indicare la competenza a riesaminare il provvedimento cautelare dopo l'annullamento con rinvio
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive disposizioni di proroga
Riferimento procedurale alla possibilità di trattare il ricorso senza l'intervento delle parti in determinati casi e nell'ambito delle proroghe normative richiamate
Massime di principio
- Per disporre l'aggravamento della misura cautelare a seguito di trasgressione è necessario motivare concretamente su entità, motivi e circostanze della violazione e collegare queste ultime alle esigenze cautelari: non bastano affermazioni generiche o congetturali
- Solo le violazioni tassative previste dall'art. 284 c.p.p. possono fondare l'aggravamento secondo l'art. 276: altre prescrizioni non tipizzate non sono automaticamente rilevanti
- La semplice dimenticanza o una breve sosta durante un'uscita autorizzata richiedono prova effettiva del superamento dei limiti prescritti (es. rientro oltre l'orario autorizzato); in mancanza il giudice non può presumere pretestuosità
- L'incontro o la conversazione con terzi non è di per sé sufficiente a dimostrare la propensione a delinquere o incapacità di autocontrollo: è necessaria una specifica valutazione della rilevanza di tale contatto rispetto alle esigenze cautelari
- In sede difensiva è efficace evidenziare l'assenza di elementi probatori concreti sulle violazioni e richiedere che il giudice motivi la correlazione tra violazioni e esigenze cautelari prima di adottare una misura più grave
- La Corte di merito che aggrava la misura deve spiegare perché la misura precedente risulta inidonea; decisioni meramente assertive o contraddittorie sono annullabili e soggette a rinvio per nuovo esame
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