Cassazione Penale, Sentenza n. 26879/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per carenza di motivazione: il ricorrente contestava il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, I comma, n.4 c.p.) e il diniego del beneficio della non menzione della condanna (art. 175 c.p.). In appello era stata dichiarata la tentata rapina impropria e ridotta la pena; in Cassazione si contestava l'omessa valutazione e motivazione, in particolare riguardo alla richiesta di non menzione formulata per favorire la reintegrazione sociale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego del beneficio della non menzione e ha disposto il rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto, perché la motivazione sul diniego era del tutto omessa. Ha invece rigettato la censura relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante per speciale tenuità: il primo giudice aveva correttamente escluso l'attenuante in mancanza di elementi sul valore della bicicletta e, quindi, la mancata motivazione in appello su questo punto non era idonea a produrre pregiudizio decisionale
Norme richiamate
art. 175 cod. pen.
Il beneficio della non menzione deve essere esaminato e motivato dal giudice; l'omessa valutazione può comportare annullamento limitato e rinvio se la mancata motivazione riguarda un punto decisivo per la posizione del condannato
art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.
La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità nei reati contro il patrimonio richiede, anche nel tentativo, la possibilità di desumere con certezza che il danno sarebbe stato di entità quasi trascurabile; grava sulla difesa l'onere di allegare elementi sul valore del bene sottratto
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., n. 28243 del 28/03/2013 e pronunce successive)
Principio secondo cui l'attenuante per danno di speciale tenuità nel tentativo presuppone un giudizio ipotetico che il danno sarebbe stato minimo; principio anche sul fatto che la mancata motivazione dell'impugnazione non comporta annullamento quando la censura, se valutata, non sarebbe stata in grado di modificare l'esito
Massime di principio
- La richiesta di non menzione della condanna va esaminata e motivata espressamente: l'omissione può determinare annullamento parziale e rinvio della decisione su quel punto
- Per ottenere la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità nei reati contro il patrimonio (anche nel tentativo) è necessario fornire elementi concreti sul modesto valore del bene; in assenza di tali elementi l'attenuante va esclusa
- Chi si avvale del rito abbreviato 'secco' accetta lo stato degli atti; non può poi lamentare l'assenza di prove o dati non prodotti in quella sede
- L'omessa motivazione da parte del giudice d'appello non comporta automaticamente annullamento: va valutato se la censura avrebbe potuto incidere sull'esito. Se non avrebbe inciso, il vizio è ininfluente
- La Corte di Cassazione può limitare l'annullamento al solo punto viziato e rinviare per un nuovo esame, evitando l'annullamento totale quando il resto della decisione sia corretto
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