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Sentenza

Sentenza del 17/12/2020 n. 28940 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava l'omessa applicazione dell'IVA (aliquota 20%) su prestazioni diagnostiche rese dalla società in favore di pazienti di altra struttura accreditata (s.p.a. (---)), sostenendo che l'esenzione ex DPR 633/1972 art.10, comma 1, n.18 si applica solo se il centro diagnostico dispone di propri medici e mezzi; inoltre contestava l'indeducibilità, per difetto di prova e per incongruità, della maggiorazione del 30% sul riaddebito dei costi praticata dal consorzio e l'esistenza di dieci prestazioni non fatturate.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia e ha rigettato anche il ricorso incidentale della società. Ha confermato che le prestazioni diagnostiche rese da una struttura accreditata in favore di pazienti di altra struttura accreditata sono esenti IVA. Ha altresì ritenuto legittime le valutazioni del giudice d'appello circa l'incongruità dei costi (maggiorazione del 30%) e l'onere probatorio non assolto circa le dieci prestazioni non fatturate. Spese compensate; rilevata la sussistenza del presupposto per il raddoppio del contributo unificato in relazione al rigetto del ricorso incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 18

    "prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza..."

    L'esenzione riguarda le prestazioni sanitarie di diagnosi e cura rese da soggetti qualificati; può operare anche quando le analisi sono eseguite da una struttura accreditata per pazienti di altra struttura.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 2

    Richiamato dall'Agenzia nella censura sulla disciplina fatturazione e documentazione: non decisivo rispetto all'accertamento di fatto già effettuato.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 132 (par.1, lett. b) e c))

    "l'ospedalizzazione e le cure mediche... assicurate da enti di diritto pubblico...; le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche..."

    Fornisce il quadro eurounitario: gli Stati esentano cure mediche e operazioni connesse rese da enti ospedalieri o istituti della stessa natura; l'accreditamento e gli accordi con le autorità pubbliche sono elementi che giustificano il trattamento esentivo.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 226

    Impegna gli Stati a prevedere requisiti di fatturazione (entità e natura dei servizi, data), ma la mancanza di dettaglio in fattura può essere compensata da documentazione complementare fornita dal soggetto passivo.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 219

    Documenti o messaggi che modificano/riferiscono in modo specifico alla fattura sono assimilati alla fattura; l'amministrazione deve valutare anche informazioni complementari.

  • Codice civile, art. 2697

    Regola il riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non abbia errato nel valutare la genericità delle contestazioni e l'assenza di prova fornita dalla contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Richiama i limiti del potere istruttorio del giudice; la censura sulla presunta violazione di tale norma è stata ritenuta inammissibile perché non configurava i presupposti dell'art. 360 c.p.c. n.5.

Massime di principio

  • Le prestazioni diagnostiche eseguite da una struttura sanitaria accreditata sono esenti da IVA anche se rese su incarico o per conto di pazienti di altra struttura accreditata: l'accreditamento e la qualifica professionale del personale sono elementi chiave per l'esenzione.
  • L'intermediazione o il mandato senza rappresentanza non impediscono l'applicazione dell'esenzione: ai fini IVA il mandatario che agisce in nome proprio per conto altrui è considerato, per finzione giuridica, prestatore/cessionario delle stesse prestazioni.
  • L'accreditamento conferisce alla struttura un profilo soggettivo simile a quello degli enti pubblici/ospedalieri ai fini dell'art.132 Direttiva IVA: gli accordi e le tariffe convenzionali assunti con il sistema sanitario rilevano ai fini dell'esenzione.
  • La genericità della descrizione in fattura non è automaticamente decisiva: l'amministrazione deve valutare anche documentazione e informazioni complementari fornite dal contribuente per verificare la natura delle operazioni.
  • Per disconoscere costi riaddebitati o per imporre rettifiche per incongruità, l'Amministrazione deve motivare l'incongruenza; tuttavia, in assenza di prove adeguate da parte del contribuente (es. documentazione dei pagamenti, dettaglio costi), il giudice può ritenere legittima la disconoscimento.
  • Sull'onere della prova: il contribuente deve fornire elementi specifici quando contesta l'accertamento (es. prova dell'assenza di pagamento per prestazioni non fatturate); la sola allegazione generica non basta.

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