Cassazione Civile, Ordinanza n. 33504/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La vicenda nasce da una controversia su una convenzione conclusa l'8 giugno 2015 e poi integrata il 9 novembre 2015, nella quale più soggetti avevano assunto in via unitaria e solidale una determinata obbligazione. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, aveva respinto la domanda principale proposta da una delle parti e anche le domande adesive di altri soggetti, mentre aveva accolto la domanda di un altro litigante accertando l'inadempimento delle controparti obbligate. La Corte d'appello di Milano aveva poi rigettato gli appelli principale e incidentale. Contro tale decisione una delle parti ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Tuttavia, nelle more, è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso con le relative accettazioni da parte dei controricorrenti che vi avevano aderito. Il giudizio di legittimità si è quindi concentrato unicamente sulla ritualità della rinuncia e dei consensi, non essendo esaminati i singoli motivi di ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte dei controricorrenti aderenti e, in conseguenza, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre stabilito che nulla doveva disporsi sulle spese processuali, richiamando l'art. 391, ultimo comma, c.p.c., e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo, ritenendo che tale misura sia prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non sia estensibile al caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In caso di rinuncia al ricorso con adesione delle controparti, non si provvede sulle spese processuali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il cd. doppio contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma ha carattere eccezionale e riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando interviene una rinuncia rituale al ricorso per cassazione accettata dalle controparti, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio senza affrontare il merito delle censure.
- La disciplina sulle spese in caso di rinuncia accettata esclude, di regola, una pronuncia sulle spese processuali quando i controricorrenti aderiscano alla rinuncia.
- La previsione del contributo unificato aggiuntivo ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata in via analogica a ipotesi diverse da quelle tipizzate dalla legge, come la rinuncia al ricorso.
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