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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16657/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso per parziale versamento dell'IMU relativa all'anno 2013, emesso in relazione a un immobile situato nel Comune di Desenzano del Garda. Il contribuente sosteneva di aver trasferito la propria residenza in tale immobile per esigenze lavorative, svolgendo attività presso il locale nosocomio, nonché per esigenze personali conseguenti alla frattura del rapporto coniugale. In primo grado e poi in appello veniva negata l'esenzione per abitazione principale, perché il coniuge aveva residenza in altro immobile nel Comune di Brescia. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011, per avere la CTR erroneamente escluso il beneficio in mancanza di residenza anagrafica nell'immobile di Brescia e per non avere correttamente applicato la disciplina dell'abitazione principale anche a più unità immobiliari ubicate in comuni diversi; 2) violazione del medesimo art. 13 in relazione agli artt. 143 e 144 c.c., per avere negato l'esenzione nonostante la dedotta separazione di fatto dal coniuge e la residenza del ricorrente nel Comune di Desenzano del Garda, ove lavorava.

La decisione

Nel corso del giudizio di legittimità il Comune ha annullato in autotutela l'atto impositivo il 14 aprile 2023, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2023. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale sopravvenienza determinasse la cessazione della materia del contendere, con estinzione del processo. Conseguentemente ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, escludendo che la decisione di merito potesse sopravvivere o passare in giudicato. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio, ritenendo che l'annullamento in autotutela sia intervenuto solo in corso di causa a seguito di una sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale. Ha infine escluso il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    norma posta a base del regime IMU dell'abitazione principale; la questione era se il beneficio potesse spettare nell'ipotesi di diversa residenza dei coniugi e di effettivo trasferimento del contribuente nell'immobile oggetto di imposta.

  • L. 22 dicembre 2011, n. 214

    conversione del d.l. n. 201/2011

    testo di conversione della disciplina IMU richiamata nel ricorso.

  • artt. 143 e 144 c.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere che la crisi del rapporto coniugale e la diversa residenza dei coniugi non ostassero al riconoscimento dell'esenzione sull'immobile adibito a dimora principale del contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione formulati come violazione di legge.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    stabilisce l'applicazione al ricorso per cassazione tributario delle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili.

  • art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per affermare che la cessazione della materia del contendere in materia tributaria comporta l'estinzione del processo.

  • art. 310, secondo comma, c.p.c.

    esclude la sopravvivenza della sentenza di merito quando il processo si estingue per un fatto sopravvenuto che elimina l'oggetto del giudizio.

  • art. 338 c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti dell'estinzione e alla diversa ipotesi di sopravvenuta inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    norma sulla compensazione delle spese nel processo tributario, applicata in considerazione della sopravvenuta definizione in autotutela.

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato per qualificare come conforme al principio di lealtà processuale l'annullamento in autotutela determinato da sopravvenienza normativa/interpretativa.

  • art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato solo per escludere il raddoppio del contributo unificato nei casi non tipici di rigetto o inammissibilità/improcedibilità.

Massime di principio

  • L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato, intervenuto nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo tributario.
  • Quando la cessazione della materia del contendere sopravviene in cassazione, la sentenza di merito impugnata deve essere cassata senza rinvio, perché viene meno l'attualità dell'assetto di interessi definito dal giudice di merito.
  • In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, il giudice può compensare le spese dell'intero processo, specie se l'annullamento dell'atto deriva da una sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale o da una complessità interpretativa oggettiva della disciplina applicata.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle ipotesi di estinzione per cessazione della materia del contendere, perché la misura opera solo nei casi tipici di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
  • Un provvedimento di autotutela adottato in ragione di un sopravvenuto mutamento del quadro normativo o giurisprudenziale può essere valutato come comportamento processuale conforme a lealtà, con effetti anche sulla regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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