Sentenza n. 6362/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, 22 dicembre 2023, n. 3040, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva annullato, nella parte d’interesse della proprietaria, gli atti di approvazione del nuovo Piano per gli insediamenti produttivi di via Sant’Antonio Abate
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza con due motivi. Con il primo ha dedotto che il ricorso originario avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse, poiché le aree già di proprietà della ricorrente erano state espropriate e acquisite al patrimonio comunale con decreto mai impugnato, senza che la pendenza della domanda di retrocessione potesse incidere. Con il secondo ha sostenuto che la decadenza del precedente P.I.P. non aveva trasformato automaticamente l’area in zona bianca e che il Comune poteva adottare un nuovo piano per completare l’attuazione del precedente, senza rinnovare il vincolo preordinato all’esproprio, poiché non erano previsti nuovi espropri. L’appellata ha eccepito l’irricevibilità dell’appello per tardività, ritenendo applicabile il termine dimidiato del rito relativo alle procedure espropriative, nonché l’inammissibilità del secondo motivo per novità ai sensi dell’art. 104 c.p.a.; nel merito ha difeso la sentenza di primo grado. Il TAR aveva ritenuto fondato il motivo relativo alla carenza del vincolo preordinato all’esproprio, qualificando l’area come zona bianca per effetto della decadenza del precedente piano e assorbendo le ulteriori censure.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello tempestivo e ricevibile. Il termine dimidiato previsto per le controversie relative a occupazione ed espropriazione si applica soltanto quando nel giudizio siano concretamente in rilievo effetti ablatori, anche potenziali, conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità; la verifica deve essere compiuta in relazione alle singole aree e posizioni proprietarie, non all’atto di pianificazione unitariamente considerato. Nel caso concreto, la porzione ancora privata ricadeva in zona di edilizia e viabilità esistente, destinata alla mera regolarizzazione dell’esistente e non all’assegnazione a terzi o all’espropriazione. L’altra porzione era già stata acquisita al patrimonio comunale nel 2008. Il rito abbreviato non era quindi applicabile e valeva il termine ordinario di sei mesi. Il secondo motivo d’appello è stato ritenuto ammissibile, poiché non introduceva domande o fatti nuovi, ma contestava la qualificazione giuridica dei fatti già dedotti. Nel merito, il motivo è stato accolto. La decadenza del piano particolareggiato per decorso del termine di efficacia non determina automaticamente l’inedificabilità delle aree né il blocco di ogni attività urbanistica; è consentito completare le opere di urbanizzazione e l’edificazione conforme alle destinazioni di zona, anche mediante un nuovo piano, nel rispetto della disciplina di settore. Inoltre, quando l’espropriazione delle aree necessarie sia già integralmente compiuta, gli atti successivi che confermano la destinazione pubblicistica non devono rinnovare il vincolo preordinato all’esproprio, perché non residua alcuna ablazione. Poiché il nuovo P.I.P. non produceva effetti espropriativi nei confronti dell’appellata, la sentenza del TAR è stata riformata e il ricorso di primo grado respinto. Il primo motivo, relativo alla legittimazione e all’interesse, è stato assorbito per mancanza di ulteriore utilità. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a.
provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità
Il rito abbreviato e il dimezzamento dei termini processuali si applicano soltanto alle controversie nelle quali siano effettivamente in rilievo effetti ablatori conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità; la disposizione è di stretta interpretazione.
art. 119, comma 2, c.p.a.
Prevede il dimezzamento dei termini processuali nelle controversie assoggettate al rito abbreviato, compreso il termine per l’appello.
art. 92, comma 3, c.p.a.
In assenza del rito abbreviato, il termine ordinario per appellare la sentenza non notificata è di sei mesi; nel caso concreto l’appello è stato ritenuto tempestivo.
art. 104 c.p.a.
Non è nuova, e quindi è ammissibile in appello, la censura che si limiti a contestare la qualificazione giuridica dei fatti già acquisiti al giudizio di primo grado.
art. 101, comma 2, c.p.a.
I motivi di primo grado assorbiti devono essere espressamente riproposti in appello; in mancanza, si intendono rinunciati e restano estranei al giudizio d’appello.
art. 17 l. 1150/1942
La decadenza dei piani particolareggiati per decorso del termine di efficacia non determina automaticamente l’inedificabilità delle aree né impedisce il completamento delle opere di urbanizzazione e l’edificazione conforme alle prescrizioni urbanistiche di zona.
art. 12 d.P.R. 327/2001
È stato richiamato dall’appellante in relazione alla dichiarazione di pubblica utilità e agli effetti espropriativi del piano; la decisione ha escluso, nel caso concreto, la necessità di una nuova procedura ablativa.
art. 27 l. 865/1971
È stato richiamato dall’appellante in relazione alla disciplina dei piani per insediamenti produttivi; il Consiglio di Stato ha ritenuto possibile l’adozione di un nuovo piano per completare l’attuazione del precedente senza rinnovare il vincolo, in assenza di nuove ablazioni.
Massime di principio
- Il termine dimidiato previsto dal rito speciale per le controversie relative a occupazione ed espropriazione si applica soltanto quando il giudizio riguardi concretamente effetti ablatori, attuali o potenziali, sulle specifiche aree e posizioni proprietarie; non è sufficiente che l’atto impugnato contenga, in via generale, una dichiarazione di pubblica utilità.
- La decadenza di un piano particolareggiato per decorso del termine di efficacia non determina automaticamente l’inedificabilità delle aree né la paralisi di ogni attività urbanistica: possono essere completate le opere di urbanizzazione e consentita l’edificazione conforme alle prescrizioni di zona, anche mediante l’adozione di un nuovo strumento urbanistico.
- Quando le aree necessarie all’attuazione di un piano per insediamenti produttivi siano già state integralmente espropriate, i successivi atti di pianificazione che confermino la destinazione pubblicistica non devono rinnovare il vincolo preordinato all’esproprio, poiché non residua alcuna ulteriore ablazione.
- L’adozione di un nuovo strumento urbanistico non produce effetti espropriativi quando la porzione ancora privata sia assoggettata a una disciplina meramente conformativa, non destinata all’assegnazione a terzi o ad altra trasformazione ablativa.
- In appello è ammissibile una censura che non introduca domande o fatti nuovi, ma contesti la qualificazione giuridica attribuita dal giudice di primo grado a fatti già acquisiti al processo.
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