Ordinanza n. 1529/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania - Salerno n. 1123/2026, limitatamente all’erronea indicazione del provvedimento impugnato
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., rilevando che nella sentenza n. 1123 del 12 giugno 2026 era stato indicato, alle pagine 1-2, quale provvedimento impugnato, il decreto del Questore di Salerno n. 21/2023/Cat.A/12.Imm./2023 del 6 giugno 2023, mentre il corretto atto impugnato era il decreto n. 15/Cat.A/12.Imm./2024, emesso dal Questore di Salerno il 18 aprile 2024. L’istanza ha riguardato quindi un evidente refuso nella sentenza, senza contestazione del contenuto decisorio della pronuncia.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza, ritenendo fondata la deduzione e qualificando l’indicazione errata come evidente errore materiale. Ha ordinato di sostituire nella sentenza n. 1123/2026 la locuzione relativa al decreto del 6 giugno 2023 con quella corretta relativa al decreto n. 15/Cat.A/12.Imm./2024 del 18 aprile 2024. Non ha disposto sulle spese, considerato il carattere sostanzialmente amministrativo del procedimento di correzione, stabilendo che nulla è dovuto per le spese. Ha inoltre ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Consente di procedere alla correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto è stato utilizzato per rettificare l’erronea indicazione del provvedimento impugnato nella sentenza.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Prevede gli adempimenti di annotazione della correzione da parte della Segreteria.
Massime di principio
- L’erronea indicazione, all’interno di una sentenza, degli estremi del provvedimento impugnato può essere corretta ai sensi dell’art. 86 c.p.a. quando costituisce un evidente refuso e la rettifica non comporta una modifica del contenuto decisorio della pronuncia.
- Il procedimento di correzione di errore materiale ha carattere sostanzialmente amministrativo e, in ragione di tale natura, il giudice può disporre il nulla sulle spese.
- Una volta accolta l’istanza di correzione, la Segreteria deve effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.
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