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Sentenza

Sentenza n. 7065/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma quanto al ricorso n. 3200 del 2026: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione Terza) n. 2089/2026, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 3527 del 2026: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione Terza) n. 2089/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. III, n. 2089/2026, che aveva annullato l'esclusione del Consorzio Acotras da una gara regionale e l'aggiudicazione a GSN

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La Regione Campania e GSN s.r.l. hanno proposto distinti appelli contro la sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso del Consorzio Acotras, annullato la sua esclusione dalla procedura per il servizio triennale di movimentazione e facchinaggio dei magazzini regionali e l'aggiudicazione a GSN, dichiarando inammissibili le domande di subentro e risarcimento. La Regione ha contestato: l'erronea qualificazione come veritiera e non fuorviante della dichiarazione con cui Acotras aveva riferito l'esito della precedente controversia relativa a una gara del Ministero dell'interno; l'indebita sostituzione del giudice alla valutazione discrezionale della stazione appaltante sull'affidabilità; l'incompletezza delle informazioni rese rispetto agli obblighi dichiarativi; la mancata considerazione della compromissione del rapporto fiduciario; e la condanna alle spese di primo grado, chiedendone la compensazione. GSN ha dedotto l'inammissibilità del ricorso originario per mancata effettiva impugnazione dell'aggiudicazione; l'inammissibilità delle censure perché dirette a ottenere un sindacato sostitutivo sulla valutazione di affidabilità; e l'erroneità dell'annullamento dell'esclusione, sostenendo che Acotras avesse rappresentato in modo parziale la precedente vicenda. La controversia riguardava, in particolare, la dichiarazione resa da Acotras nella gara regionale dopo che il TAR Lazio, con sentenza n. 12916/2025, aveva annullato per difetto di motivazione la precedente esclusione per grave illecito professionale, pur lasciando fermo l'annullamento della precedente aggiudicazione.

La decisione

I due appelli sono stati riuniti e respinti. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la dichiarazione di Acotras desse conto dell'esclusione pregressa, della sentenza del TAR Lazio e delle ragioni per cui questa aveva annullato l'esclusione, e fosse quindi corretta, completa e non fuorviante. La mera astratta riconducibilità dei fatti all'art. 98 del d.lgs. 36/2023 non basta a configurare un grave illecito professionale rilevante ai fini espulsivi: occorre una valutazione concreta e motivata della stazione appaltante sull'incidenza dei fatti sull'affidabilità e integrità dell'operatore; nel caso precedente tale valutazione mancava, come accertato dal TAR Lazio. Il giudice di primo grado non ha sostituito la propria valutazione a quella amministrativa, ma ha verificato la corrispondenza tra la dichiarazione e le risultanze documentali. Sono stati respinti anche i motivi relativi agli obblighi dichiarativi e al rapporto fiduciario, perché le appellanti non hanno indicato quali specifiche informazioni sarebbero state omesse e la dichiarazione non risultava incompleta o decettiva. Respinta l'eccezione di GSN sull'impugnazione dell'aggiudicazione: questa era indicata tra gli atti impugnati e nella domanda, e i vizi dedotti contro gli atti presupposti erano idonei a travolgerla; la richiesta di subentro confermava l'estensione del petitum. È stata respinta anche la censura sulla valutazione discrezionale, per le ragioni già esposte. La statuizione sulle spese di primo grado non è stata riformata: la regolazione delle spese è censurabile in appello solo se pone oneri a carico della parte totalmente vittoriosa o risulta abnorme, irragionevole o illogica. Le spese del grado d'appello sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 95 e 98 d.lgs. 36/2023

    ai fini della rilevanza “escludente” di una determinata condotta non è sufficiente – come sostiene l’appellante – l’astratta e potenziale riconducibilità dei fatti alla fattispecie di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023, tale eventualità presupponendo invece, indefettibilmente, una puntuale motivazione dell’amministrazione ancorata al caso concreto, motivazione nel caso di specie pacificamente insussistente, come definitivamente accertato dalla richiamata sentenza del TAR del Lazio n. 12916 del 2025.

    L'esclusione per grave illecito professionale richiede una motivazione puntuale e riferita al caso concreto; non è sufficiente che la condotta sia astrattamente riconducibile alla fattispecie legale.

  • art. 40 c.p.a.

    correttamente il primo giudice ha argomentato, riguardo alla censura di inammissibilità di GSN s.r.l., che “dal contenuto del ricorso risulta in modo chiaro che l’aggiudicazione è stata impugnata in via derivata e che i vizi dedotti avverso gli atti presupposti la travolgerebbero”: emerge infatti dagli atti che il provvedimento di aggiudicazione in favore dell’appellante era stato puntualmente indicato sia tra gli atti impugnati che nell’oggetto della domanda, non potendosi pertanto parlare di mero richiamo generico ad un “atto successivo, connesso o conseguente” all’esclusione del ricorrente.

    L'aggiudicazione può ritenersi impugnata in via derivata quando è individuata tra gli atti impugnati e nella domanda e sono dedotti vizi degli atti presupposti idonei a travolgerla; non occorre una mera menzione generica dell'atto.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Per l’effetto, la relativa pronuncia è censurabile in sede di gravame esclusivamente quando le spese siano state poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la statuizione risulti abnorme, irragionevole o illogica.

    La statuizione sulle spese è censurabile in appello se pone spese, anche parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa oppure se è abnorme, irragionevole o illogica.

  • art. 26 c.p.a.

    In ogni caso, si deve tenere conto del principio della soccombenza, sancito dal Codice del processo amministrativo, ed è di conseguenza necessario motivare le ragioni della compensazione.

    La compensazione delle spese deve essere motivata e va considerata in rapporto al principio della soccombenza.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esclusione per grave illecito professionale, la mera astratta riconducibilità di una condotta alla fattispecie legale non è sufficiente: la stazione appaltante deve motivare puntualmente, in relazione al caso concreto, perché i fatti incidono sull'affidabilità e integrità dell'operatore.
  • L'annullamento giudiziale di una precedente esclusione per mancanza della necessaria valutazione concreta e motivazione non equivale all'accertamento della sussistenza di un grave illecito professionale rilevante ai fini espulsivi.
  • La dichiarazione dell'operatore economico relativa a una vicenda pregressa non è incompleta o decettiva quando espone le circostanze salienti, indica la decisione giudiziale e ne riferisce le ragioni; la contestazione di omissioni informative deve individuare concretamente quali fatti rilevanti siano stati taciuti.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione amministrativa di affidabilità non è sostitutivo quando il giudice si limita a verificare la correttezza e completezza delle dichiarazioni e la loro corrispondenza alle risultanze documentali.
  • L'aggiudicazione è impugnata in via derivata quando è puntualmente indicata tra gli atti contestati e nella domanda e sono dedotti vizi degli atti presupposti idonei a travolgerla; la richiesta di subentro può concorrere a definire l'estensione del petitum.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionale
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

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