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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10845/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per IRPEG e IVA relativi agli anni 2004, 2005 e 2006, recuperando a tassazione componenti negativi dedotti dalla società in relazione a operazioni fatturate da una controparte ritenuta fittizia, e in parte anche oggettivamente inesistente. Secondo l'Ufficio, i lavori descritti nelle fatture non sarebbero stati eseguiti dalla società fatturante, ma da altro soggetto, con conseguente indebita deduzione dei costi e indebita fruizione della correlata fiscalità. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva invece accolto l'appello della società, ritenendo non raggiunta la prova della pretesa tributaria e annullando gli atti. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per erronea esclusione della prova della partecipazione della contribuente a operazioni soggettivamente e, in parte, oggettivamente inesistenti; 2) nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, in violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., poiché la CTR si era limitata ad affermazioni generiche senza esaminare gli indizi addotti dall'Ufficio. La contribuente ha resistito sostenendo l'esistenza di un regolare contratto d'appalto, della documentazione del programma di investimenti e della mancata prova della sua consapevolezza di eventuali irregolarità della controparte.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata meramente apparente perché la CTR non aveva adeguatamente esaminato gli indizi posti a base dell'accertamento né spiegato il percorso logico-argomentativo seguito per escludere la prova della pretesa fiscale. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come base del motivo per violazione di legge sostanziale, in relazione all'onere della prova nelle contestazioni di operazioni inesistenti

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973

    è richiamato dall'Ufficio quale norma violata nella ricostruzione delle operazioni soggettivamente/oggettivamente inesistenti

  • art. 2697 c.c.

    viene applicato per il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare gli indizi della frode, il contribuente deve provare la propria buona fede e l'ordinaria diligenza

  • art. 36, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    è richiamato per sostenere la nullità della sentenza tributaria priva di adeguata motivazione

  • art. 132 c.p.c.

    è richiamato per sostenere che la motivazione meramente apparente integra nullità della sentenza

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    normativa fiscale generale evocata nel motivo di ricorso

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    normativa processuale tributaria evocata per il vizio di motivazione

  • art. 2697 c.c.

    "spetta al soggetto accertato fornire la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto"

    la Corte ribadisce il riparto dell'onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti

Massime di principio

  • In materia di fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, che il fornitore era fittizio o comunque privo di reale capacità operativa e che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'evasione fiscale.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito un quadro indiziario serio sulla fittizietà della controparte e sulla non operatività del fornitore, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede, cioè l'assenza di consapevolezza della frode e l'adozione della massima diligenza esigibile.
  • La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o dei documenti contrattuali non basta, da sola, a vincere la contestazione di operazioni inesistenti se non è accompagnata dalla prova della reale esecuzione delle prestazioni e della buona fede del destinatario.
  • La sentenza tributaria è nulla quando si limiti a formule generiche o ad affermazioni apodittiche senza esporre il percorso logico seguito nell'apprezzamento degli indizi e nella valutazione delle prove poste a fondamento dell'accertamento.
  • Il giudice di merito, quando decide sulla prova di operazioni inesistenti, deve esaminare gli indizi sia singolarmente sia nel loro complesso e spiegare perché essi siano o meno idonei a fondare la pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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