Ordinanza n. 13/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza di demolizione n. 7 del 2 Luglio 2025 emessa dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Maida nonché della nota prot. n. 2038/2025 con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento ed il relativo verbale di accertamento ed ogni altro atto prodromico, connesso e conseguenziale E PER LA DECLARATORIA del diritto del ricorrente a mantenere in uso la scala in ferro che consente il collegamento alla propria terrazza, con il risarcimento dei danni patiti e patiendi oltre interessi moratori e rivalutazione sino al soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di una scala in ferro collegata alla terrazza del ricorrente, unitamente agli atti presupposti, inclusi la comunicazione di avvio del procedimento e il verbale di accertamento
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione n. 7 del 2 luglio 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché la declaratoria del diritto a mantenere in uso la scala in ferro di collegamento alla propria terrazza e il risarcimento dei danni. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione anche sulla fase cautelare, una relazione del Comune sui fatti di causa, corredata da idonea documentazione. Ha quindi disposto un incombente istruttorio a carico del Comune, da adempiere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza a cura del ricorrente. In via interinale, ha sospeso l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione fino alla prossima delibazione collegiale, fissata per la camera di consiglio del 18 febbraio 2026. La decisione sul merito dell'impugnazione, sulla domanda cautelare definitiva e sulle ulteriori domande è stata riservata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è esaminata nell'ambito del potere cautelare del giudice amministrativo; nel caso concreto il TAR ha adottato una sospensione interinale in attesa della completa acquisizione degli elementi istruttori necessari.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritenga non sufficienti gli elementi disponibili per decidere la domanda cautelare, può disporre un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione, chiedendo una relazione sui fatti corredata dalla documentazione pertinente.
- In presenza di una domanda cautelare relativa a un'ordinanza di demolizione, il giudice può sospenderne interinalmente l'esecuzione fino alla successiva delibazione collegiale, contestualmente disponendo l'acquisizione di chiarimenti e documenti dall'amministrazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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