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Sentenza

Sentenza n. 2116/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza nr. 1845/2025 del Tribunale di Milano sez. lavoro;

Giustizia amministrativa202503297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva ordinato l’accredito di euro 500 annui sulla carta del docente per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2024-2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, divenuta definitiva. La sentenza, notificata al Ministero il 17 aprile 2025 con attestazione di conformità e valevole quale titolo esecutivo, aveva riconosciuto il diritto della ricorrente all’accredito sulla carta del docente di euro 500,00 annui per tre anni scolastici. Secondo la ricorrente, l’amministrazione non aveva eseguito tale statuizione. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. Il TAR ha inoltre verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 tra la notificazione del titolo esecutivo e la proposizione dell’azione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ritenuto procedibile il ricorso perché erano decorsi i 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il giudice ha precisato che, ai fini dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, il termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore; tale nozione va distinta dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall’art. 475 c.p.c., non più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia. Nel merito, accertata la mancata esecuzione del giudicato, il TAR ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di sessanta giorni dall’investitura e i poteri necessari all’esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di accertare l’inottemperanza al giudicato e adottare le misure necessarie per assicurarne l’esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso esecutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Rileva per la nozione di titolo esecutivo quale atto attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.

  • art. 475 c.p.c.

    La spedizione in forma esecutiva costituisce concetto distinto dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria per procedere all’esecuzione; ai fini dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 è sufficiente la notificazione della sentenza dotata di attestazione di conformità.

Massime di principio

  • Ai fini della procedibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità, e non dipende dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall’art. 475 c.p.c.
  • La spedizione in forma esecutiva non è più necessaria dopo le modifiche dell’art. 475 c.p.c.; tale soppressione non incide sull’applicazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, poiché titolo esecutivo e spedizione in forma esecutiva sono istituti distinti.
  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una statuizione contenuta in un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’integrale esecuzione entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso quando l’attività assegnatagli rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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