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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29520/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale per l'anno 2015 relativo a un'unità immobiliare sita in Roma, via Aurelia. L'Ufficio aveva attribuito all'immobile la categoria D/8, con conseguente rettifica della rendita catastale. Il contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi alla CTP, ottenendone l'annullamento per incongruità del classamento e difetto di motivazione. In appello la CTR del Lazio ha respinto il gravame dell'Ufficio, ritenendo, sulla base di una relazione tecnica di parte, che il frazionamento dell'immobile avesse dato luogo a una unità principale commerciale e a una unità secondaria destinata a deposito/magazzino, chiusa al pubblico, senza personale dipendente e non riconducibile alla categoria D/8. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 1 del D.M. 701/1994, commi 2, 3 e 10, e dell'art. 10 del R.D.L. 652/1939, sostenendo che l'Ufficio aveva correttamente operato una stima diretta sulla base della consistenza lorda e della planimetria fornita dal contribuente, e che la porzione immobiliare in contestazione, per estensione e caratteristiche, non era compatibile con la categoria C/2 ma con la D/8, essendo il frazionamento derivato da un semplice tramezzo divisorio e da un parziale cambio di destinazione d'uso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e dei fatti già accertati dalla CTR, la quale aveva dato una motivazione congrua e logica sul classamento dell'immobile, distinguendo la parte commerciale in D/8 dalla porzione adibita a deposito in C/2. La Corte ha affermato che non era necessario il sopralluogo e che l'Ufficio poteva basarsi su elementi documentali, ma che nel caso concreto la critica dell'Agenzia richiedeva un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una rivalutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1 D.M. 701/1994

    Richiamato dall'Ufficio a sostegno della procedura di stima/classamento catastale basata su elementi documentali e stima diretta.

  • art. 10 R.D.L. 652/1939 conv. in L. 1249/1939

    Richiamato dall'Ufficio a fondamento della determinazione del classamento catastale mediante stima diretta.

  • art. 1 D.M. 701/1994

    La Corte non ne svolge un'interpretazione autonoma nel merito, limitandosi a rilevare che la questione attiene a un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione.

  • Sez. Un. n. 34476 del 27/12/2019

    È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici accertati dal giudice di merito.

  • Cass. n. 5987 del 04/03/2021

    Conferma il principio per cui non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.

  • Cass. n. 8758 del 04/04/2017

    È inammissibile la deduzione apparente di violazione di legge quando la censura tende in sostanza a contestare l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, miri in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • La categoria catastale di un immobile può essere determinata sulla base di elementi documentali e di stima diretta, senza necessità indefettibile di sopralluogo, quando il materiale acquisito consenta l'accertamento delle caratteristiche del bene.
  • Se il giudice di merito motiva in modo congruo e coerente sulla destinazione effettiva delle porzioni di un immobile ai fini del classamento catastale, il sindacato di legittimità non può tradursi in un riesame del compendio probatorio.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un surrettizio terzo grado di merito mediante la denuncia apparente di violazione di norme sostanziali o processuali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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