Cassazione Civile, Ordinanza n. 18040/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario fondo)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di costituzione coattiva di una servitù di passaggio su uno spiazzo di proprietà del resistente, proposta dagli originari attori per poter accedere con autoveicoli ai garage posti a servizio delle loro abitazioni. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello era stata accolta sul presupposto che i fondi fossero assolutamente interclusi, ritenendosi applicabile l'art. 1051 c.c. e determinando un'indennità. Il precedente giudizio di cassazione ha però cassato quella decisione, affermando che non poteva parlarsi di fondo assolutamente intercluso quando esiste comunque un accesso alla via pubblica, ancorché inidoneo al transito veicolare in ragione della ristrettezza della sede stradale. In sede di rinvio gli eredi degli attori hanno sostenuto che il giudice di rinvio dovesse accertare l'interclusione nei termini di fatto dedotti, invocando anche una precedente sentenza resa in giudizio possessorio come giudicato o comunque come prova decisiva. Con cinque motivi hanno dedotto: violazione dell'art. 1051 c.c. per aver escluso l'interclusione pur in presenza di accesso solo teorico e non effettivo; violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del dictum rescindente; vizio di motivazione per illogicità rispetto all'impossibilità di manovra senza occupare il fondo altrui; ammissibilità e rilevanza della sentenza del Tribunale di Spoleto n. 101/2004; omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente. Il resistente ha eccepito l'infondatezza delle doglianze, sostenendo che l'accesso alla via pubblica esisteva e che non ricorrevano i presupposti per la servitù coattiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che la presenza di un accesso alla via pubblica, anche se inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo, esclude sia l'interclusione assoluta sia quella relativa. Ha poi precisato che l'insufficienza dell'accesso non consente di applicare l'art. 1051, comma 3, c.c., perché l'ampliamento coattivo presuppone l'esistenza di una servitù di passaggio già in atto, mentre nel caso concreto si chiedeva la costituzione di un nuovo passaggio; né risultavano integrati i presupposti dell'art. 1052 c.c., già ritenuto inapplicabile nelle fasi precedenti. La sentenza del giudice possessorio non è stata ritenuta idonea a fondare il giudicato invocato, e comunque la questione decisiva restava quella dell'esistenza di un accesso alla via pubblica, sufficiente ad escludere l'interclusione. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1051 c.c.
La servitù coattiva di passaggio presuppone l'interclusione del fondo; il comma 3 sull'ampliamento presuppone l'esistenza di un passaggio già costituito da ampliare. La mera insufficienza dell'accesso alla via pubblica non integra interclusione se l'accesso esiste e non può fondare la costituzione di un nuovo passaggio tramite ampliamento.
art. 1052 c.c.
È richiamato come norma sull'interclusione relativa; nel caso concreto è stata ritenuta inapplicabile, con statuizione già confermata in sede di legittimità precedente.
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; non può pervenire a una conclusione incompatibile con il dictum rescindente.
art. 372 c.p.c.
È richiamato per escludere la produzione in sede di legittimità di documenti non consentiti; la Corte osserva che il tema della producibilità della sentenza possessorio non era decisivo per l'esito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della servitù coattiva di passaggio, la nozione di interclusione richiede l'assenza di un accesso alla via pubblica; se un accesso esiste, anche se scomodo, stretto o non idoneo al transito veicolare, non ricorre interclusione né assoluta né relativa.
- L'ampliamento coattivo del passaggio ex art. 1051, comma 3, c.c. presuppone l'esistenza di una servitù di passaggio già in atto; non può essere utilizzato per ottenere la costituzione di un nuovo passaggio.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare il principio di diritto fissato dalla Cassazione e non può introdurre una soluzione incompatibile con esso, nemmeno valorizzando in modo diverso fatti già noti o documenti prodotti in giudizi paralleli.
- La mera impossibilità o difficoltà di manovra di veicoli attraverso l'accesso esistente non basta a trasformare un fondo accessibile in un fondo intercluso, salvo che ricorrano i presupposti specifici delle norme sulla servitù coattiva invocate.
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