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Sentenza

Sentenza n. 2631/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - del decreto di esclusione n. 867 del 16/10/2023, con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 238 del 14/11/2018; esclusione già comunicata dalla Commissione d'esame al termine della prova espletata in data 5/10/2023 e pubblicata sulla posizione personale della ricorrente sul sito www.vigilfuoco.it, alla sezione concorsi per il mancato superamento della stessa, a causa dell'insufficiente esecuzione dell''esercizio di cui all'allegato C del bando di concorso lett. C) del modulo 2 (scavalcamento della parete in legno, alta m 2); - del verbale della Commissione d'esame del 05/10/2023 e della scheda di valutazione relativa alla ricorrente; - dell'art. 8 del bando di concorso (D.M. n. 238 del 14/11/2018) nella parte in cui richiama l'allegato “C” il quale stabilisce che “la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo.”

Giustizia amministrativa202315588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento dei Vigili del fuoco per il mancato superamento della prova fisica, nonché verbale e scheda di valutazione della prova e clausola del bando relativa agli infortuni occorsi durante l'esecuzione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, partecipante alla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei Vigili del fuoco, è stata esclusa dopo essersi infortunata durante l'esecuzione dell'esercizio di scavalcamento di una parete in legno, previsto dal modulo 2 della prova fisica. L'infortunio, documentato da certificazione del pronto soccorso rilasciata il giorno stesso, aveva comportato una temporanea distrazione muscolare e una prognosi di sette giorni. Sono stati dedotti: A) eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, ingiustizia, contraddittorietà e non proporzionalità della clausola dell'allegato C al bando, nella parte in cui equipara il mancato completamento della prova dovuto a infortunio al mancato superamento volontario della prova, con violazione dei principi di buon andamento e imparzialità; B) illegittimità dell'esclusione per illogicità, irragionevolezza, violazione dell'art. 97 Cost., violazione del bando, difetto di motivazione e causa di forza maggiore; C) ulteriore eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia e causa di forza maggiore. Il Ministero ha eccepito la tardività dell'impugnazione della clausola del bando e ha sostenuto che l'amministrazione fosse vincolata ad applicarla.

La decisione

Il TAR ha ritenuto tempestiva anche l'impugnazione della clausola dell'art. 8 del bando, che richiamava l'allegato C, poiché essa non aveva efficacia immediatamente escludente e la lesività si era concretizzata solo con l'esclusione. Nel merito, ha annullato la clausola nella parte in cui stabiliva il mancato superamento della prova anche in caso di infortunio occorso durante l'esecuzione. La previsione è stata giudicata manifestamente irragionevole e sproporzionata: per perseguire la celerità della procedura, sacrificava in modo automatico il candidato colpito da un impedimento oggettivo, temporaneo e documentato, senza incidere sulla par condicio, che avrebbe potuto essere salvaguardata mediante una sessione di recupero. Il giudice ha valorizzato anche la disciplina del bando che consentiva la ripetizione degli accertamenti sanitari in caso di malattie o lesioni acute di breve durata. L'infortunio subito durante la prova è stato ritenuto provato, compatibile con l'esercizio e qualificabile come forza maggiore, tale da dimostrare una temporanea inabilità e non un'inidoneità fisica. L'amministrazione aveva quindi il dovere di consentire la ripetizione della prova dopo il recupero. Il ricorso è stato accolto; è stato annullato il provvedimento di esclusione, sono stati stabilizzati gli esiti delle prove sostenute in esecuzione della misura cautelare, inclusa l'ammissione al corso di formazione, ed è stato ordinato l'inserimento della ricorrente in graduatoria a pieno titolo e senza riserva. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 287, 289 e 295, l. 205/2017

    Costituisce la base normativa della procedura speciale di reclutamento e stabilizzazione dei Vigili del fuoco.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 139/2006

    Individua il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco cui è riservata la procedura.

  • art. 8 del bando di concorso

    Richiama l'allegato C, contenente la disciplina delle prove fisiche e della conseguenza escludente del mancato superamento.

  • allegato C al bando di concorso

    la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso

    La clausola è stata annullata nella parte in cui attribuisce automaticamente al candidato gli effetti dell'infortunio subito durante la prova, senza consentire il recupero.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento e imparzialità impone che la disciplina concorsuale non produca effetti irragionevoli e sproporzionati rispetto alle finalità della procedura.

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione del provvedimento di esclusione; la decisione è stata fondata principalmente sull'illegittimità della clausola e sulla forza maggiore.

Massime di principio

  • Una clausola di bando che equipara automaticamente il mancato completamento di una prova fisica dovuto a un infortunio occorso durante la prova al mancato superamento imputabile al candidato è illegittima per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, quando l'infortunio costituisca un impedimento oggettivo, temporaneo e documentato.
  • Nelle procedure selettive, l'esigenza di celerità non giustifica l'esclusione automatica del candidato temporaneamente impedito da un evento di forza maggiore, se la prova può essere recuperata entro lo svolgimento della medesima procedura senza pregiudizio per la par condicio.
  • L'infortunio accidentale verificatosi durante una prova fisica, ove adeguatamente documentato e compatibile con l'esercizio svolto, dimostra una temporanea inabilità e non, di per sé, l'inidoneità fisica del candidato.
  • Quando la clausola del bando non è immediatamente escludente, la sua impugnazione può essere proposta insieme all'atto applicativo che determina concretamente l'esclusione; il termine decorre dalla lesività attuale prodotta dall'esclusione.
  • Accertato l'infortunio quale causa non imputabile del mancato completamento della prova e rilevata l'illegittimità della clausola applicata, l'amministrazione deve consentire la ripetizione della prova dopo il recupero e valutare il candidato sulla base dell'esito della prova recuperata.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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