Cassazione Penale, Sentenza n. 45086/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto di sequestro probatorio sostenendo la violazione di norme processuali (artt. 125, 253, 324 comma 7, 309 comma 9 c.p.p.), deducendo carenza assoluta di motivazione nel provvedimento del magistrato inquirente, poiché sarebbe stata indicata soltanto la fattispecie penale e non la specifica condotta attribuita, e censurando inoltre l'integrazione successiva della motivazione da parte del giudice del riesame.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il decreto di sequestro contenesse una motivazione adeguata, seppur concisa, indicando chiaramente la finalità probatoria (ricerca dei preziosi estorti e dei telefoni e relativi dati quali foto, video, contatti) e il nesso di pertinenzialità degli oggetti sequestrati rispetto all'accertamento dei fatti. Ha inoltre ritenuto sufficiente l'imputazione embrionale contenente la fattispecie, data, luogo e generalità della persona offesa nonché il richiamo alle dichiarazioni della persona offesa e all'informativa di polizia giudiziaria. La Corte ha richiamato la possibilità di motivazione per relationem quando l'atto richiamato sia conoscibile o ostensible; in definitiva il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma sostanziale che indica il delitto contestato (estorsione); la Corte prende atto della fattispecie richiamata come oggetto dell'indagine e del sequestro probatorio.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nella censura; la Corte non rileva violazioni rispetto ai principi di motivazione applicabili al sequestro probatorio.
art. 253 cod. proc. pen.
Norma sul sequestro probatorio; la Corte ritiene che il decreto abbia indicato la finalità probatoria e il nesso di pertinenzialità richiesto.
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Rinvio all'impugnazione cautelare dinanzi al tribunale del riesame; la Corte ha considerato legittima la trattazione e l'eventuale integrazione degli atti nel procedimento di riesame purché gli atti richiamati siano conoscibili o ostensible.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Riferimento procedurale richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione lamentata in relazione alle formalità previste.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma prevista per la condanna alle spese processuali; applicata dalla Corte a carico del ricorrente in caso di rigetto.
D.L. 28/10/2020, n. 137, art. 23 comma 8 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Richiamato in materia di modalità di trattazione scritta; la Corte ha proceduto con trattazione scritta ai sensi della norma richiamata.
D.Lgs. 10/10/2022, n. 150 art. 94 comma 2 e D.L. 22/06/2023 n. 75 art. 17
Norme di coordinamento richiamate per l'applicabilità della procedura scritta; citate per corretto inquadramento procedurale.
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 Botticelli; Sez. U, n. 17 del 21/06/2000 Primavera; Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019 Chianese)
La Corte richiama i precedenti che affermano la legittimità della motivazione per relationem quando l'atto richiamato sia congruamente motivato e conoscibile o ostensible; tali principi sono applicati per ritenere adeguata la motivazione del decreto di sequestro.
Massime di principio
- Per il sequestro probatorio è sufficiente una motivazione concisa ma specifica che indichi la finalità investigativa e il nesso di pertinenzialità tra gli oggetti sequestrati e il reato: occorre spiegare perché gli oggetti possono contenere elementi utili alle indagini.
- La motivazione per relationem (rimando ad altro atto del procedimento) è valida quando l'atto richiamato sia conoscibile o ostensible alla parte; il richiamo a informativa di polizia giudiziaria e dichiarazioni della persona offesa può integrare la motivazione del decreto.
- L'imputazione embrionale che riporta la fattispecie, data, luogo e la persona offesa può essere sufficiente all'atto del sequestro probatorio, purché l'ulteriore quadro probatorio emerga dagli atti richiamati o resi accessibili.
- Il mancato allegato immediato degli atti richiamati non invalida automaticamente il decreto se quegli atti sono divenuti ostensibili nel corso del procedimento (ad esempio per il deposito in vista del riesame); tuttavia, per garantire la difesa è preferibile che l'indagato abbia accesso agli atti richiamati quanto prima.
- Le censure sulla carenza motivazionale saranno accolte in Cassazione solo quando sia palese e insanabile la mancanza di un minimo apprezzabile di motivazione o il difetto del nesso di pertinenzialità tra cose sequestrate e accertamento dei fatti.
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