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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13250/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Termini Imerese per violazione di legge: la sentenza aveva applicato la pena dell'arresto (mesi quattro) per il reato di minaccia grave commessa con uso di arma, mentre la norma incriminatrice prevista dagli artt. 612, comma secondo, e 339 c.p. prevede la pena della reclusione. Il ricorso denunciava quindi l'illegittimità della specie della pena applicata.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: è stata riscontrata l'applicazione di una specie di pena diversa da quella prevista dalla norma (arresto invece di reclusione). Poiché dal verbale di udienza e dalla procura speciale non emergeva con chiarezza la volontà concordata tra le parti circa la specie della pena, non era possibile rettificare l'errore ai sensi dell'art. 619 c.p.p. La Corte ha quindi annullato la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2‑bis c.p.p., disponendo l'invio degli atti al Tribunale di Termini Imerese per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina la formazione della sentenza di patteggiamento; qui contestata perché la sentenza di applicazione era viziata nella determinazione della specie della pena.

  • art. 612, comma secondo c.p.

    Norma penale relativa alla minaccia grave: la Corte ha ritenuto che la fattispecie preveda la pena della reclusione e non dell'arresto.

  • art. 339 c.p.

    Norma richiamata nella imputazione; congiuntamente all'art. 612 ha determinato la qualificazione della pena come reclusione.

  • art. 606, lett. b) c.p.p.

    Motivazione del ricorso: vizio di legge per applicazione di pena illegale, richiamata quale motivo di impugnazione.

  • artt. 611 e 616 c.p.p.

    Norme richiamate nelle conclusioni del Pubblico Ministero in tema di rettifica di errori materiali o di calcolo; la Corte ha ritenuto che non fosse possibile applicare correzioni perché mancava chiarezza sulla volontà concordata delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Fatto valere dalla Corte quale titolo per annullare la sentenza: prevede l'annullamento quando la sentenza di patteggiamento è viziata per illegittimità della pena applicata.

  • art. 619 c.p.p.

    Norma che consente la correzione di errori nel verbale di udienza solo se risulta chiaramente la volontà concordata; la Corte ha escluso la sua applicabilità per assenza di elementi chiari.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limite formale del ricorso: il motivo è stato enunciato nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.

Massime di principio

  • In pendenza di patteggiamento la specie della pena deve essere conforme a quella prevista dalla norma incriminatrice: non è ammissibile l'applicazione di una pena di specie diversa (es. arresto invece di reclusione).
  • Se dal verbale di udienza o dalla procura speciale non emerge chiaramente la volontà concordata delle parti sulla specie della pena, il giudice d'appello non può limitarsi a correggere l'errore con gli strumenti di rettifica (art. 619 c.p.p.) ma sarà necessario annullare la sentenza di patteggiamento quando la pena applicata è illegale.
  • L'annullamento per illegittimità della pena (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) può essere disposto anche dal giudice dell'appello quando il vizio riguarda la conformità della pena alla norma penale sostanziale.
  • Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento qualora sussistano profili di illegittimità di diritto; il giudice di legittimità valuterà la compatibilità tra la pena applicata e quella prevista dalla legge.
  • In casi simili è fondamentale che il verbale d'udienza e la procura speciale riportino in modo esplicito non solo la misura ma anche la specie della pena concordata, perché solo così è possibile correggere eventuali errori formali senza annullare l'accordo.
  • Quando la sentenza viene annullata per illegittimità della pena, gli atti devono essere rimessi al giudice di primo grado per il prosieguo, salvo diversa disposizione normativa.

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