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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19653/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società operante nel commercio di gas mediante condotte. All’esito, l’Amministrazione finanziaria notificava due avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2008, recuperando a tassazione importi ai fini Ires, Irap e Iva relativi a componenti negativi di reddito e spese ritenuti incongrui, con particolare riferimento a un impianto denominato "vaso espansore" e alle anomalie/disfunzioni ad esso riferite negli anni 2006, 2007 e 2008. La CTP annullava gli atti, mentre la CTR rigettava l’appello principale della contribuente sulle spese e accoglieva solo parzialmente l’appello incidentale dell’Agenzia. In Cassazione l’Agenzia ricorreva con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe ritenuto deducibili i costi sostenuti per il vaso espansore; (2) violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR e degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione alle anomalie dell’impianto negli anni indicati. La società contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale: (1) violazione dell’art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, per pretesa decadenza dell’Agenzia a causa della tardiva produzione della delega del Direttore Provinciale; (2) violazione degli artt. 15 d.P.R. n. 633 del 1972, 8, comma 35, L. n. 67 del 1988, e delle norme sull’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1368 c.c. Nel corso del giudizio la contribuente ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione e ha documentato l’avvenuto pagamento, formulando espressa rinuncia al ricorso e chiedendo l’estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia della società contribuente al ricorso, fondata sull’adesione alla definizione agevolata e sul pagamento delle somme dovute, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio. In applicazione del principio richiamato dalla Corte in un precedente analogo, l’estinzione è stata pronunciata per effetto dell’espressa rinuncia, con compensazione delle spese di lite. Non vi è stata quindi decisione nel merito sui motivi del ricorso principale e di quello incidentale.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Viene richiamato per censurare l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato quale parametro della denuncia di violazione di legge nei motivi di ricorso principale e incidentale.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi e alla corretta imputazione dei componenti negativi di reddito.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale norma sull’accertamento induttivo e sulla rettifica dei redditi d’impresa.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in tema di accertamento IVA e di rettifica della dichiarazione.

  • art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per la questione della tempestività della produzione documentale nel processo tributario.

  • art. 15 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel motivo incidentale relativo al trattamento IVA di specifiche somme.

  • art. 8, comma 35, L. n. 67 del 1988

    Richiamato insieme all’art. 15 d.P.R. n. 633 del 1972 e alle regole ermeneutiche per la questione fiscale dedotta dalla contribuente.

  • artt. 1362, 1363, 1366 e 1368 c.c.

    Richiamati dalla contribuente come criteri di interpretazione, ma il testo non consente di ricavare una specifica ratio applicativa sul punto.

  • art. 1 del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 172/2017

    Norma su definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, utilizzata dalla contribuente per rinunciare al ricorso e chiedere l’estinzione.

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente rinuncia espressamente al ricorso in cassazione, allegando l’avvenuta definizione agevolata e il pagamento delle somme dovute, il giudizio va dichiarato estinto.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia assorb e qualsiasi esame dei motivi di ricorso principale e incidentale, senza decisione sul merito delle censure.
  • In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite, secondo quanto emerge dalla decisione richiamata come conforme a precedente analogo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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