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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9239/2020 del 20/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiante)

La controversia

Nel giudizio civile introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 26 novembre 2014, aveva condannato una parte al risarcimento dei danni per condotte ingiuriose e diffamatorie. La cancelleria aveva trasmesso il testo integrale dell’ordinanza via PEC ai difensori il 27 novembre 2014; la consegna risultava perfezionata il 28 novembre 2014. La condannata propose appello il 25 maggio 2015. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 15 maggio 2018, dichiarò l’appello inammissibile perché tardivo rispetto al termine breve, ritenuto scaduto il 29 dicembre 2014, e dichiarò inefficace l’appello incidentale tardivo dell’altra parte. La condannata propose ricorso principale per cassazione articolato in quattro motivi: 1) sostenne che comunicazione e notificazione non fossero equipollenti e che soltanto la notificazione potesse far decorrere il termine breve; 2) denunciò la violazione delle norme sulle comunicazioni di cancelleria e sul processo telematico, contestando che la comunicazione fosse idonea a produrre tale effetto senza un’esplicita indicazione e mettendo in dubbio la trasmissione dell’ordinanza integrale; 3) invocò la sospensione dei termini disposta per il sisma del 2012 e prospettò l’illegittimità costituzionale della relativa disciplina, lamentando di non avere potuto usufruire dei termini processuali; 4) richiamò la successiva depenalizzazione dell’ingiuria, sostenendo che dovessero essere revocati i capi civili della decisione. La parte vittoriosa in primo grado propose ricorso incidentale contro la compensazione integrale delle spese disposta in appello, denunciando la violazione dell’art. 92 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: nell’ambito del procedimento sommario, l’art. 702 quater c.p.c. attribuisce alla comunicazione di cancelleria dell’ordinanza decisoria, in alternativa alla notificazione di parte, efficacia idonea a far decorrere il termine breve; l’art. 133, comma 2, c.p.c. pone una regola generale derogabile da disposizioni speciali. La contestazione sulla mancata trasmissione integrale dell’ordinanza è stata dichiarata inammissibile perché priva di elementi di prova idonei a superare l’attestazione risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna PEC. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: il processo era iniziato il 6 dicembre 2013, dopo la cessazione, il 30 giugno 2013, della sospensione legale, e non risultavano spiegati né documentati atti difensivi concretamente impediti o una trasformazione del rito che rendesse pertinenti i termini invocati. La questione di costituzionalità è stata ritenuta priva di rilevanza. Il quarto motivo è rimasto assorbito dalla definitività dell’inammissibilità dell’appello ed è stato comunque ritenuto infondato, poiché la condanna risarcitoria era stata pronunciata autonomamente in sede civile, all’esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c., e non costituiva un capo civile di una sentenza penale da revocare. È stato invece accolto il ricorso incidentale: la compensazione delle spese d’appello era stata giustificata con formule generiche, senza indicare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92 c.p.c. La sentenza d’appello è stata cassata senza rinvio limitatamente alla statuizione sulle spese e la Corte ha deciso nel merito, condannando la ricorrente principale a rifondere alla controparte le spese del grado d’appello, liquidate in Euro 2.000 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA. La ricorrente principale è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.500 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato relativo al ricorso principale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702 quater c.p.c.

    Il testo della norma processuale è inequivoco, avuto riguardo al chiaro contenuto semantico delle parole utilizzate, e non consente, pertanto, margini interpretativi volti a negare rilevanza alla forma della “comunicazione” di Cancelleria come anch’essa idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione della impugnazione (“l’ordinanza….produce gli effetti dell’art. 2909 c.c., se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”), non potendo pertanto non riconoscersi al termine lessicale “comunicazione”, contenuto nell’art. 702 quater c.p.c., comma 1, in quanto forma partecipativa espressamente ritenuta idonea, in alternativa alla “notificazione” a cura della parte, a produrre il medesimo risultato di conoscenza legale della ordinanza.

    La comunicazione di cancelleria dell’ordinanza decisoria emessa nel procedimento sommario è, al pari della notificazione a cura di parte, idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione.

  • art. 133, comma 2, c.p.c.

    Ma questo non impedisce che alla “comunicazione” del Cancellerie possano essere ricondotti anche effetti diversi, qualora una norma speciale venga a derogare alla norma generale, ricollegando alla comunicazione anche l’effetto di conoscenza legale del contenuto dell’atto partecipato, idoneo a far decorrere un termine stabilito a pena di decadenza.

    La regola generale secondo cui la comunicazione di cancelleria non fa decorrere i termini d’impugnazione non impedisce a una norma speciale di attribuire alla comunicazione tale effetto.

  • art. 45 disp. att. c.p.c.

    La semplificazione processuale disposta dal Legislatore con la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 51, comma 1, che ha introdotto sotto il Titolo I (Dei procedimenti sommari) del Libro IV (Dei procedimenti speciali), il Capo III bis (“Del procedimento sommario di cognizione”) ha interessato non soltanto le modalità di svolgimento del procedimento, ma anche la fase preordinata alla formazione de giudicato, in quanto, fermo il termine ordinario concesso per la proposizione della impugnazione (l’art. 702 quater c.p.c., conferma, per la impugnazione della ordinanza, i 30 giorni previsti per la impugnazione in appello della sentenza dall’art. 325 c.p.c.), il Legislatore ha inteso invece abbreviare l’inizio della decorrenza del termine breve di decadenza, in relazione alla acquisita integrale conoscenza legale del provvedimento, secondo che questa si realizzi, per prima, con la “comunicazione” di Cancelleria (del provvedimento integrale: art. 45 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 3, lett. c), conv. con mod. in L. 17 dicembre 2012, n. 221) ovvero con la “notificazione” a cura della parte più diligente.

    La comunicazione di cancelleria rilevante ai fini della decorrenza del termine breve è quella del provvedimento integrale, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.

  • art. 325 c.p.c.

    In tal senso si registrano numerosi precedenti di questa Corte di legittimità che affermano il carattere meramente generale della disposizione di cui all’art. 133 c.p.c., comma 2 (secondo cui la comunicazione non fa decorrere i termini di impugnazione) ad opera di norme speciali, dovendo quindi ribadirsi il principio di diritto secondo cui la novella dell’art. 133 c.p.c., comma 2, operata con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni in L. 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l’art. 348 ter c.p.c., comma 3, nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno.

    Il divieto generale di far decorrere il termine breve dalla comunicazione telematica integrale non prevale sulle disposizioni speciali che collegano espressamente la decorrenza alla comunicazione; nel caso deciso, la disciplina speciale dell’art. 702 quater c.p.c. rendeva efficace la comunicazione.

  • art. 702 bis c.p.c.

    La condanna al risarcimento dei danni è stata pronunciata con ordinanza ex art. 702 quater c.p.c., dal Tribunale in esito a procedimento civile instaurato “ex novo” sull’an e sul quantum.

    La condanna risarcitoria pronunciata dal giudice civile all’esito del procedimento sommario costituisce una statuizione civile autonoma, non un capo civile di una sentenza penale.

  • art. 92 c.p.c.

    La norma dell’art. 92 c.p.c., applicabile alla fattispecie (giudizio introdotto in primo grado dopo il 4.7.2009) è quella introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 1, che consente la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o “se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.

    Per i giudizi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese richiede soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni esplicitate in motivazione; formule generiche come il riferimento all’esito complessivo e alla peculiarità del giudizio non soddisfano tale requisito.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    della possibilità per la parte che si fosse trovata nella impossibilità “per causa non imputabile” di compiere atti processuali nel termine di decadenza, di instare per la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., comma 2, indipendentemente dalla cessazione del periodo di sospensione ex lege stabilito dalle norme emergenziali.

    La parte che non abbia potuto compiere un atto processuale entro il termine per causa non imputabile può chiedere la rimessione in termini, anche indipendentemente dalla sospensione legislativa dei termini.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    non deve procedersi, infatti, ad alcuna revoca di capi civili della sentenza penale – della quale, peraltro, neppure è data indicazione dalla ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, se e quando sia stata prodotta nei gradi di merito -, atteso che la condanna al risarcimento dei danni è stata pronunciata con ordinanza ex art. 702 quater c.p.c., dal Tribunale in esito a procedimento civile instaurato “ex novo” sull’an e sul quantum.

    Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti rilevanti e la loro collocazione processuale; la mancata indicazione della sentenza penale invocata ha concorso a rendere infondata la censura.

  • art. 115 c.p.c.

    la allegazione dell’asserita trasmissione telematica di un “messaggio” privo dell’allegato provvedimento in forma integrale, non risulta supportata da alcun elemento probatorio neppure indiziario idoneo ad inficiare la efficacia della attestazione contenuta nella della “ricevuta di avvenuta consegna” (RAC) generata dal gestore del servizio di posta elettronica certificata.

    La Corte ha valutato la contestazione sulla mancata trasmissione integrale alla luce dell’assenza di elementi probatori contrari all’attestazione della ricevuta di avvenuta consegna; il testo non individua espressamente l’art. 115 c.p.c. come fondamento della statuizione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Il rigetto del ricorso principale comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una norma processuale speciale prevede che il termine breve d’impugnazione decorra dalla comunicazione del provvedimento, la comunicazione di cancelleria è idonea a produrre tale effetto anche se la regola generale dell’art. 133, comma 2, c.p.c. esclude che la comunicazione faccia decorrere i termini d’impugnazione.
  • Nel procedimento sommario di cognizione, l’art. 702 quater c.p.c. attribuisce alla comunicazione dell’ordinanza decisoria, in alternativa alla notificazione di parte, efficacia di conoscenza legale idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione.
  • La contestazione secondo cui una PEC non avrebbe contenuto il provvedimento integrale deve essere supportata da elementi probatori idonei a superare l’attestazione della ricevuta di avvenuta consegna; in mancanza, la censura può risultare inammissibile.
  • La compensazione delle spese, quando è applicabile la disciplina introdotta dalla L. n. 69 del 2009, richiede soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate; motivazioni generiche non sono sufficienti.
  • La condanna risarcitoria pronunciata autonomamente dal giudice civile in un procedimento ex art. 702 bis c.p.c. non è un capo civile di una sentenza penale e non viene meno per la successiva depenalizzazione del fatto, secondo la questione esaminata nel caso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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