Ordinanza n. 1261/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 2.5.2023, su istanza del sig. -OMISSIS- del 27.3.2023 (P-NA/L/Q/2023/113518), nell'ambito della procedura del c.d. decreto flussi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 286/98 e dell'art. 31 del D.P.R. 394/99;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito della procedura del decreto flussi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. La revoca era motivata dalla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha dedotto, in fatto, che tale mancata sottoscrizione era dipesa dall'indisponibilità del datore di lavoro originario e non da una propria condotta omissiva, avendo egli agito in buona fede. Ha inoltre rappresentato e documentato il reperimento, nelle more, di una nuova e stabile occupazione lavorativa, quale elemento dimostrativo dell'effettivo inserimento socio-lavorativo in Italia. In sede cautelare ha prospettato il fumus boni iuris, per l'omessa adeguata considerazione della propria situazione complessiva e attuale e per la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché il periculum in mora derivante dal rischio di espulsione, dalla perdita dell'attività lavorativa e dalla vanificazione del percorso di integrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia della revoca. Ha ritenuto sussistenti apprezzabili profili di fumus boni iuris, rilevando che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno appariva imputabile all'indisponibilità del datore di lavoro originario e non al ricorrente, che aveva agito in buona fede. Il Collegio ha inoltre ravvisato una possibile omessa valutazione, da parte dell'Amministrazione, della situazione complessiva e attuale dello straniero, in particolare della sopravvenuta nuova e stabile occupazione, elemento rilevante per verificare l'effettivo inserimento socio-lavorativo ed evitare esiti meramente formalistici e sproporzionati. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione della revoca avrebbe comportato il rischio concreto e attuale di espulsione, la perdita del lavoro e la vanificazione dell'integrazione, con pregiudizio grave e difficilmente riparabile per equivalente. La trattazione del merito è stata fissata per il 24 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Richiamato quale base normativa della procedura relativa al nulla osta al lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi.
art. 31 d.P.R. 394/1999
Richiamato quale disposizione applicabile alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio; il TAR ne ha applicato i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per disporre la compensazione integrale delle spese della fase cautelare in ragione della novità e complessità delle questioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato presenta profili di illegittimità quando la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno sia imputabile all'indisponibilità del datore di lavoro originario e non a una condotta dello straniero che abbia agito in buona fede.
- Nel valutare la legittimità della revoca di un titolo connesso all'ingresso e al soggiorno per lavoro, l'Amministrazione deve considerare, secondo proporzionalità e ragionevolezza, la situazione complessiva e attuale dello straniero, comprese le sopravvenienze costituite dal reperimento di una nuova e stabile occupazione regolarmente documentata.
- Un approccio esclusivamente formalistico alla mancata conclusione del contratto di soggiorno può risultare sproporzionato quando la condotta dello straniero sia incolpevole e siano documentati effettivi elementi di inserimento socio-lavorativo.
- Sussiste il periculum in mora per la sospensione della revoca del nulla osta quando l'esecuzione dell'atto esponga concretamente lo straniero al rischio di espulsione, alla perdita dell'attività lavorativa in corso e alla vanificazione del percorso di integrazione, trattandosi di pregiudizi gravi e difficilmente riparabili per equivalente.
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