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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-92/24

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 1° agosto 2025. — Banca Mediolanum SpA contro Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte da Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia - Milano. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi – Direttiva 2011/96/UE – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) – Divieto di assoggettare a imposizione gli utili percepiti dalla società madre – Prevenzione della doppia imposizione dei dividendi – Ambito di applicazione – Imposta regionale sulle attività produttive – Inclusione del 50% dei dividendi percepiti dalle società madri nella base imponibile di tale imposta. — Cause riunite da C-92/24 a C-94/24

Giurisprudenza europea62024CJ0092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, ha chiarito che il regime di esenzione previsto dalla direttiva madre-figlie impedisce allo Stato membro di tassare oltre il 5% i dividendi esteri percepiti dalla società madre, anche se il prelievo avviene tramite IRAP. La qualificazione del tributo come imposta diversa dall’IRES è irrilevante se nella base imponibile confluiscono, in tutto o in parte, i dividendi distribuiti dalla controllata estera. La normativa italiana sull’IRAP è quindi incompatibile con l’articolo 4 della direttiva 2011/96 nella parte in cui determina tale ulteriore imposizione.

Dividendi percepiti da una società madre residente e inclusi nella base imponibile dell’IRAP: l’articolo 4 della direttiva 2011/96/UE osta a un’imposizione complessiva superiore al 5%, anche se realizzata tramite un’imposta diversa dall’IRES.

La questione giuridica

Se l’articolo 4 della direttiva 2011/96/UE vieti a uno Stato membro che applica il sistema dell’esenzione di assoggettare ad imposizione, per oltre il 5% del loro importo, i dividendi percepiti da una società madre residente da società figlie residenti in altri Stati membri, quando tale imposizione avvenga tramite IRAP e non tramite un’imposta sui redditi delle società.

Principio di diritto

L’articolo 4 della direttiva 2011/96/UE, quando lo Stato membro della società madre ha scelto il sistema dell’esenzione, vieta qualsiasi normativa nazionale che consenta di assoggettare a imposizione, oltre il limite del 5% degli utili distribuiti, i dividendi percepiti da una società madre residente da società figlie residenti in altri Stati membri, anche se l’imposizione è realizzata mediante un tributo diverso dall’imposta sul reddito delle società, purché tale tributo includa nella propria base imponibile quei dividendi o una loro parte. Il divieto opera in ragione dell’effetto economico di doppia imposizione e non dipende dalla qualificazione formale dell’imposta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/96/UE
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2011/96/UE
  • Articolo 4, paragrafo 3, direttiva 2011/96/UE
  • Articolo 2, lettera a), punto iii), direttiva 2011/96/UE
  • Allegato I, parte B, direttiva 2011/96/UE
  • Direttiva 2014/86/UE
  • Direttiva 2003/123/CE
  • Direttiva 90/435/CEE
  • Decreto legislativo n. 446/1997
  • Articolo 6, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 446/1997 modificato
  • Articolo 2, decreto legislativo n. 446/1997
  • Articolo 4, decreto legislativo n. 446/1997
  • Articolo 89, comma 2, TUIR

Dividendi esteri, IRAP e direttiva madre-figlie

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in una controversia tra Banca Mediolanum SpA e l’Agenzia delle Entrate sull’ammissibilità del rimborso di una quota di IRAP pagata in relazione a dividendi distribuiti da società figlie stabilite in altri Stati membri. La questione centrale è se l’articolo 4 della direttiva 2011/96/UE consenta allo Stato membro della società madre di assoggettare tali dividendi a un’imposizione ulteriore rispetto alla soglia del 5%, quando il prelievo avviene attraverso un’imposta regionale e non attraverso l’IRES.

Fatti e procedimento principale

Nel corso degli esercizi fiscali 2014 e 2015, Banca Mediolanum e Mediolanum SpA, entrambe residenti fiscalmente in Italia, percepivano dividendi da società controllate residenti in altri Stati membri. Tali dividendi venivano inclusi nella base imponibile dell’IRES nella misura del 5%, in conformità all’articolo 89, comma 2, del TUIR, e, per gli intermediari finanziari, anche nella base imponibile dell’IRAP nella misura del 50%, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 446/1997 modificato.

Banca Mediolanum ha chiesto il rimborso della parte di IRAP versata in relazione all’inclusione di tali dividendi nella base imponibile dell’imposta regionale, sostenendo l’incompatibilità della disciplina interna con l’articolo 4 della direttiva 2011/96. L’amministrazione finanziaria ha respinto le istanze, ritenendo che la direttiva si applichi solo alle imposte sui redditi e non all’IRAP. Dopo il rigetto in primo grado, il giudice dell’appello ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia.

Quadro normativo dell’Unione

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 3 della direttiva 2011/96, che indica come obiettivo l’esenzione dalle ritenute alla fonte e l’eliminazione della doppia imposizione a livello di società madre;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), nella versione applicabile ratione temporis, che impone allo Stato membro della società madre di astenersi dal sottoporre a imposizione gli utili distribuiti dalla società figlia;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, che consente agli Stati membri di non dedurre determinati oneri relativi alla partecipazione, con il limite del 5% degli utili distribuiti;
  • l’articolo 2, lettera a), punto iii), e l’allegato I, parte B, che elencano le imposte rilevanti ai fini della definizione di "società di uno Stato membro".

Ragionamento della Corte

La Corte riformula la questione in termini più ampi: se l’articolo 4 della direttiva 2011/96 osti a una normativa nazionale che, in uno Stato membro che ha scelto il sistema dell’esenzione, assoggetti a imposizione oltre il 5% i dividendi percepiti dalla società madre, anche mediante un’imposta diversa dall’imposta sul reddito delle società, purché tale imposta includa quei dividendi o una loro frazione nella propria base imponibile.

Sul piano letterale, la Corte osserva che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), impone allo Stato membro della società madre di astenersi dal tassare gli utili distribuiti dalla società figlia. La giurisprudenza precedente ha già chiarito che tale disposizione non è limitata a una singola imposta: ciò che conta è l’effetto fiscale prodotto, non la denominazione del tributo.

Sul piano contestuale, la Corte respinge l’argomento italiano secondo cui l’IRAP sarebbe esclusa perché non figura tra le imposte elencate nell’allegato I, parte B. Tale allegato serve a definire l’ambito soggettivo della direttiva, non a circoscriverne l’ambito materiale. Ne deriva che l’assenza dell’IRAP dall’elenco non la sottrae all’operatività dell’articolo 4, se essa incide sui dividendi distribuiti alla società madre.

Sul piano teleologico, la Corte ribadisce che la direttiva mira a evitare la doppia imposizione economica dei dividendi, cioè la tassazione sia presso la società figlia sia presso la società madre. Se lo Stato membro della madre include nella base imponibile di un’imposta qualsiasi, anche solo in parte, i dividendi ricevuti da controllate estere, l’effetto è in contrasto con la logica dell’esenzione.

Applicando questi principi al caso concreto, la Corte rileva che l’IRAP, per gli intermediari finanziari, include nella base imponibile il 50% dei dividendi, indipendentemente dalla loro origine. Poiché ciò si aggiunge alla tassazione IRES limitata al 5%, si supera il tetto consentito dalla direttiva. L’eventuale disparità rispetto ai dividendi interni è considerata una questione puramente interna, non utile a invocare il principio di parità di trattamento del diritto dell’Unione.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 4 della direttiva 2011/96/UE osta a una normativa nazionale di uno Stato membro che ha scelto il sistema dell’esenzione e che consente di tassare, in misura superiore al 5% del loro importo, i dividendi percepiti da intermediari finanziari residenti, in quanto società madri, da società figlie residenti in altri Stati membri, anche quando tale tassazione avvenga mediante un’imposta non qualificata come imposta sui redditi delle società ma che includa tali dividendi, in tutto o in parte, nella propria base imponibile.

Principio affermato

Il criterio decisivo è l’effetto sostanziale della disciplina nazionale: se il tributo colpisce i dividendi distribuiti alla società madre oltre il limite del 5%, il sistema dell’esenzione imposto dalla direttiva è violato, indipendentemente dalla natura formale dell’imposta applicata.

Come è indicizzato

Materiefiscalità direttasocietà madri e figliedividendi infragruppoirapdoppia imposizione economica

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