Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23747/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano denunciando: (1) inosservanza di norme processuali (artt. 191 e 195, comma 4, c.p.p.) sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede testimoniale da un agente di polizia giudiziaria, che avrebbe riferito conversazioni telefoniche con terzi; (2) violazione dell'art. 640 c.p. (truffa) per avere la Corte interpretato il silenzio dell'imputato - ossia la mancata comunicazione all'azienda ospedaliera dell'attività privata svolta - come raggiro, nonostante l'assenza di uno specifico obbligo di comunicazione e l'irrilevanza della richiesta di fatturazione dopo le prestazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha ritenuto che: (i) le dichiarazioni dell'agente di polizia giudiziaria riguardavano fatti storici appresi direttamente (non mere riferizioni di terzi) e sono state integrate da altre prove (dichiarazioni di pazienti, ricevute, testimonianza del fratello); (ii) il silenzio può configurare raggiro nella fattispecie di truffa contrattuale quando si sostanzia in un "silenzio espressivo" e in un comportamento concludente idoneo a ingannare la parte offesa, soprattutto se il soggetto ha percepito indebitamente indennità di esclusività e non ha segnalato né restituito quanto indebitamente corrisposto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020

    La procedura è stata svolta nelle forme previste dalla norma; si tratta di richiamo alla modalità di trattazione del procedimento (disposizioni emergenziali/telematiche) senza impatto sulla decisione di merito.

  • art. 191 c.p.p.

    Riferimento alle regole sulla utilizzabilità delle dichiarazioni: la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni dell'agente poiché riferivano fatti storici e osservazioni dirette, non meri contenuti riferiti da terzi.

  • art. 195, comma 4, c.p.p.

    Richiamata nella censura del ricorrente sull'ammissibilità della prova testimoniale; la Corte ha escluso la violazione applicando correttamente la norma, qualificando la testimonianza come testimonianza di fatto proprio dell'agente.

  • art. 640 c.p.

    La Corte ha confermato che la condotta omissiva (silenzio) può integrare l'elemento del raggiro tipico della truffa contrattuale quando il silenzio si concretizza in un "silenzio espressivo" e in un comportamento idoneo ad ingannare l'ente erogatore, specialmente se collegato alla percezione indebita di indennità.

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    Applicato per dichiarare inammissibile il ricorso per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dalla norma sulla cassazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato per spiegare l'insufficienza di specificità e pertinenza dei motivi di ricorso, giustificando l'inammissibilità.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023 (Alfonso, Rv. 285442)

    Precedente sovrapponibile: riconosce che il mancato avviso all'ente della attività extra-moenia, con conseguente percezione dell'indennità di esclusività, può integrare truffa aggravata; è stato utilizzato come parametro interpretativo della fattispecie.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da agenti di polizia giudiziaria sono utilizzabili se attengono a fatti storici appresi direttamente e non a mere riportazioni di terzi.
  • Il silenzio può integrare l'elemento del raggiro nella truffa contrattuale quando si configura come "silenzio espressivo" ossia come comportamento concludente idoneo a ingannare la controparte, soprattutto se collegato alla percezione indebita di somme o indennità.
  • Per sottrarsi a una condanna per truffa basata sul silenzio, il resistente deve dimostrare che l'omissione è mera inerzia priva di efficacia ingannatoria o che mancava un obbligo di comunicazione rilevante ai fini dell'erogazione della prestazione/indennità.
  • In cassazione i motivi devono essere consentiti dalle norme e formulati con la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; argomentazioni generiche o riproposizioni acritiche del dubbio di merito sono inammissibili.
  • Quando si contesta l'utilizzabilità di prove testimoniate da operatori di polizia giudiziaria è cruciale analizzare se le dichiarazioni sono dirette osservazioni; in caso affermativo la loro utilizzazione è generalmente legittima.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.