Cassazione Penale, Sentenza n. 23747/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano denunciando: (1) inosservanza di norme processuali (artt. 191 e 195, comma 4, c.p.p.) sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede testimoniale da un agente di polizia giudiziaria, che avrebbe riferito conversazioni telefoniche con terzi; (2) violazione dell'art. 640 c.p. (truffa) per avere la Corte interpretato il silenzio dell'imputato - ossia la mancata comunicazione all'azienda ospedaliera dell'attività privata svolta - come raggiro, nonostante l'assenza di uno specifico obbligo di comunicazione e l'irrilevanza della richiesta di fatturazione dopo le prestazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha ritenuto che: (i) le dichiarazioni dell'agente di polizia giudiziaria riguardavano fatti storici appresi direttamente (non mere riferizioni di terzi) e sono state integrate da altre prove (dichiarazioni di pazienti, ricevute, testimonianza del fratello); (ii) il silenzio può configurare raggiro nella fattispecie di truffa contrattuale quando si sostanzia in un "silenzio espressivo" e in un comportamento concludente idoneo a ingannare la parte offesa, soprattutto se il soggetto ha percepito indebitamente indennità di esclusività e non ha segnalato né restituito quanto indebitamente corrisposto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020
La procedura è stata svolta nelle forme previste dalla norma; si tratta di richiamo alla modalità di trattazione del procedimento (disposizioni emergenziali/telematiche) senza impatto sulla decisione di merito.
art. 191 c.p.p.
Riferimento alle regole sulla utilizzabilità delle dichiarazioni: la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni dell'agente poiché riferivano fatti storici e osservazioni dirette, non meri contenuti riferiti da terzi.
art. 195, comma 4, c.p.p.
Richiamata nella censura del ricorrente sull'ammissibilità della prova testimoniale; la Corte ha escluso la violazione applicando correttamente la norma, qualificando la testimonianza come testimonianza di fatto proprio dell'agente.
art. 640 c.p.
La Corte ha confermato che la condotta omissiva (silenzio) può integrare l'elemento del raggiro tipico della truffa contrattuale quando il silenzio si concretizza in un "silenzio espressivo" e in un comportamento idoneo ad ingannare l'ente erogatore, specialmente se collegato alla percezione indebita di indennità.
art. 581, comma 1, c.p.p.
Applicato per dichiarare inammissibile il ricorso per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dalla norma sulla cassazione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato per spiegare l'insufficienza di specificità e pertinenza dei motivi di ricorso, giustificando l'inammissibilità.
Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023 (Alfonso, Rv. 285442)
Precedente sovrapponibile: riconosce che il mancato avviso all'ente della attività extra-moenia, con conseguente percezione dell'indennità di esclusività, può integrare truffa aggravata; è stato utilizzato come parametro interpretativo della fattispecie.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da agenti di polizia giudiziaria sono utilizzabili se attengono a fatti storici appresi direttamente e non a mere riportazioni di terzi.
- Il silenzio può integrare l'elemento del raggiro nella truffa contrattuale quando si configura come "silenzio espressivo" ossia come comportamento concludente idoneo a ingannare la controparte, soprattutto se collegato alla percezione indebita di somme o indennità.
- Per sottrarsi a una condanna per truffa basata sul silenzio, il resistente deve dimostrare che l'omissione è mera inerzia priva di efficacia ingannatoria o che mancava un obbligo di comunicazione rilevante ai fini dell'erogazione della prestazione/indennità.
- In cassazione i motivi devono essere consentiti dalle norme e formulati con la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; argomentazioni generiche o riproposizioni acritiche del dubbio di merito sono inammissibili.
- Quando si contesta l'utilizzabilità di prove testimoniate da operatori di polizia giudiziaria è cruciale analizzare se le dichiarazioni sono dirette osservazioni; in caso affermativo la loro utilizzazione è generalmente legittima.
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