Cassazione Penale, Ordinanza n. 34536/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi: il motivo riproponeva le doglianze d'appello senza confrontarsi con le risposte della Corte territoriale ed era comunque manifestamente infondato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza del 30 ottobre 2025 della Corte d'appello di Napoli, che aveva sostanzialmente confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale, riformandola soltanto quanto al trattamento sanzionatorio. Con l'unico motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della condotta distrattiva. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproponevano pedissequamente questioni già sollevate in appello e puntualmente disattese, e che erano comunque manifestamente infondate alla luce dei plurimi indici di fraudolenza accertati dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1, R.D. 267/1942
li ha ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale
La decisione identifica il reato per il quale è stata confermata la responsabilità, ma non espone una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi con le ragioni della decisione.
- La doglianza relativa alla sussistenza di una condotta distrattiva non supera il vaglio di ammissibilità quando la sentenza impugnata abbia motivatamente dato conto dei plurimi indici di fraudolenza e il ricorso non si confronti con tale motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34461/2026 del 25/09/2026
- ordinanza_penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34462/2026 del 25/09/2026
- ordinanza_penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34463/2026 del 25/09/2026
- ordinanza_penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34467/2026 del 25/09/2026
- ordinanza_penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34468/2026 del 25/09/2026
- ordinanza_penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34470/2026 del 25/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →