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Ordinanza

Ordinanza n. 2078/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202402031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro n. 667 del 3 giugno 2024 e mancato insediamento del commissario ad acta già nominato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro n. 667 del 3 giugno 2024. Con la precedente sentenza n. 3396 del 26 novembre 2025, il TAR aveva ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato e aveva nominato, per l'ipotesi di ulteriore inadempienza, il Dirigente Generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Poiché l'amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie per conseguire l'insediamento del commissario, riferendo di avere inviato una richiesta via PEC il 7 marzo 2026, un ulteriore sollecito il 1° aprile 2026 e di non avere ricevuto riscontro, nonostante anche i tentativi di contatto telefonico.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario assegnare al commissario ad acta un ulteriore termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla notificazione di parte, se anteriore, per dare esecuzione al giudicato. Il commissario dovrà inoltre depositare entro lo stesso termine una relazione indicante le ragioni del ritardo nell'adempimento delle funzioni commissariali. Il TAR ha disposto la comunicazione dell'ordinanza alle parti e al commissario ad acta, precisando in motivazione che, in mancanza di riscontri, gli atti saranno trasmessi alle competenti autorità. Non è stata definita nel merito la pretesa sostanziale sottostante, ma sono state adottate ulteriori misure nell'ambito del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta già nominato non si insedia o non adempie alle proprie funzioni, il giudice può assegnargli un ulteriore termine per l'esecuzione del giudicato e imporgli il deposito di una relazione sulle ragioni del ritardo.
  • Il termine assegnato al commissario ad acta può decorrere dalla comunicazione amministrativa del provvedimento di ottemperanza oppure dalla notificazione effettuata dalla parte, se anteriore.
  • L'inerzia del commissario ad acta nell'esecuzione delle funzioni affidategli può comportare la trasmissione degli atti alle competenti autorità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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