Ordinanza n. 8872/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento – previa tutela cautelare – del provvedimento di diniego del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha riconosciuto la sussistenza dell’errore scusabile e ha rimesso il ricorrente in termini per notificare il ricorso anche al Ministero dell’Interno, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Non è stata ancora decisa la domanda principale di annullamento né la domanda cautelare. È stata fissata la successiva udienza camerale per il 1° dicembre 2026.
Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, il diniego del visto d’ingresso adottato il 24 luglio 2025. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato dubbi sull’ammissibilità del ricorso, notificato esclusivamente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, benché il diniego fosse motivato da una determinazione dello Sportello Unico per l’Immigrazione, organo incardinato nel Ministero dell’Interno. Il ricorrente ha quindi chiesto la remissione in termini per notificare il ricorso anche al Ministero dell’Interno, invocando la peculiarità e novità della vicenda.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizioni richiamate per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Disposizioni richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il ricorso contro un diniego di visto d’ingresso è stato notificato soltanto all’amministrazione che ha formalmente adottato il diniego, ma il provvedimento risulta motivato da una determinazione di un organo incardinato in un diverso ministero, il giudice può riconoscere l’errore scusabile e rimettere il ricorrente in termini per notificare il ricorso anche al ministero interessato dalla determinazione presupposta.
- La remissione in termini per errore scusabile consente di sanare, mediante la rinnovazione o integrazione della notificazione entro il termine fissato dal giudice, i dubbi sulla corretta individuazione delle amministrazioni necessarie al contraddittorio, senza definire nel frattempo il merito della domanda o la tutela cautelare.
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