Sentenza n. 5337/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del decreto n.333-CON/FO2023 I GRAD del Ministero dell’Interno del 15 settembre 2023, pubblicato sul Portale unico del reclutamento e sul sito web istituzionale della Polizia di Stato in data 18 settembre 2023, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 28 atleti da assegnare ai gruppi sportivi “Polizia di Stato – Fiamme Oro”, da inquadrare nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 20 aprile 2023, limitatamente al codice di gara “MO02” (disciplina motociclismo, specialità motocross – MX2 – Federazione Motociclistica Italiana), nella parte in cui è stato dichiarato vincitore del concorso il controinteressato Lata Valerio, e di ogni atto, anche sconosciuto, ad esso presupposto e/o preparatorio e/o consequenziale e/o di esecuzione, con particolare riferimento al Verbale n. 3 della Commissione di gara in data 14 settembre 2023 con il quale si è provveduto alla formazione ed approvazione della graduatoria, limitatamente al codice di gara n. MO02; nonché alla Scheda Personale, sottoscritta dalla Commissione, del candidato ricorrente Bonacorsi Andrea con la quale gli è stato erroneamente assegnato il punto totale di 13,90, ed alla Scheda Personale, sottoscritta dalla Commissione, del candidato Lata Valerio, con la quale gli è stato erroneamente assegnato il punto totale di 18,87.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e dichiarazione dei vincitori del concorso per 28 atleti dei gruppi sportivi Fiamme Oro, limitatamente al codice MO02, nonché i criteri di valutazione dei titoli nella parte in cui non prevedevano punteggi per le singole prove dei campionati europei EMX250
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso per titoli riservato ad atleti destinati ai gruppi sportivi Fiamme Oro, contestando la dichiarazione di vincitore del candidato collocato al primo posto nel codice MO02 e l'attribuzione al ricorrente di un punteggio inferiore a quello spettante. Ha dedotto violazione dell'art. 12 d.P.R. 487/1994, dell'art. 3 l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà, lamentando la violazione della lex specialis. In particolare, la Commissione aveva attribuito punteggi per alcune singole prove dei campionati mondiali, ma non per le singole prove dei campionati europei EMX250, qualificati come competizioni minori, riconoscendo al ricorrente soltanto il punteggio relativo alla posizione finale nel campionato europeo e ad altri risultati. Secondo il ricorrente, il bando consentiva invece di valorizzare la partecipazione ai campionati europei e imponeva una valutazione dei risultati conseguiti nelle singole gare nel periodo rilevante. La controversia riguardava anche il disallineamento tra il periodo di valutazione previsto dal bando e la stagione sportiva della Federazione Motociclistica Italiana, che impediva di valorizzare adeguatamente i risultati ottenuti nel campionato europeo 2023.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato in parte qua il verbale della Commissione del 16 giugno 2023, n. 1, e la graduatoria relativa al codice MO02. Il Collegio ha ritenuto che la Commissione, pur disponendo di discrezionalità nella scelta dei titoli e nella determinazione dei punteggi, dovesse esercitarla in coerenza con il bando e con le finalità della selezione, restando sindacabile per manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione. L'art. 8 del bando distingueva i campionati mondiali ed europei dai campionati nazionali e dagli altri campionati: per i primi prevedeva la valutabilità della partecipazione, espressione idonea a ricomprendere anche le singole prove, mentre per gli altri valorizzava le specifiche posizioni finali. Inoltre, il punteggio maggiore attribuito alla posizione finale nei campionati europei rispetto agli altri campionati escludeva l'assimilazione dei campionati europei a competizioni minori. La mancata predisposizione di una griglia per le singole prove europee è stata quindi ritenuta non coerente con la lex specialis, irragionevole e sproporzionata, anche perché il disallineamento tra la stagione sportiva FMI e il periodo di valutazione del bando impediva di considerare adeguatamente i risultati del campionato europeo 2023. L'amministrazione è stata ordinata a rideterminarsi, previa definizione di una precisa tabella di punteggio per le singole prove dei campionati europei EMX250, con punteggi congrui e differenziati rispetto a quelli delle singole prove mondiali. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. b) e d), del bando di concorso
partecipazione al campionato mondiale
Le previsioni relative ai campionati mondiali ed europei consentono di valorizzare la partecipazione, comprendendo anche i risultati nelle singole prove, e non soltanto la posizione finale.
art. 8, comma 1, lett. e) e f), del bando di concorso
punteggio per le specifiche posizioni finali
La diversa formulazione rispetto alle lettere b) e d) conferma che per campionati nazionali e altri campionati sono valutabili le posizioni finali, mentre i campionati europei appartengono a una categoria distinta.
art. 8, comma 4, del bando di concorso
La disposizione attribuisce alla Commissione il compito di specificare i criteri di valutazione, ma tale attività deve rimanere coerente con la lex specialis.
art. 12 d.P.R. 487/1994
La norma è stata invocata dal ricorrente tra i parametri di legittimità della procedura concorsuale, senza una specifica autonoma interpretazione nella decisione.
art. 3 l. 241/1990
La norma è stata invocata in relazione alla motivazione e alla legittimità della valutazione dei titoli, senza una specifica autonoma applicazione nella ratio decidendi.
artt. 3 e 97 Cost.
I principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento sono richiamati quali parametri della necessità di criteri di valutazione coerenti, ragionevoli e non distorsivi.
art. 55 c.p.a.
La disposizione ha disciplinato la tutela cautelare accordata nel corso del giudizio, ma la decisione finale riguarda il merito della domanda di annullamento.
Massime di principio
- La Commissione di concorso dispone di discrezionalità nella scelta dei titoli valutabili e nella fissazione dei relativi punteggi, ma deve esercitarla in coerenza con la lex specialis e con le finalità della procedura selettiva.
- Quando il bando distingue, anche mediante la diversa formulazione delle relative clausole, tra valutazione della partecipazione a una competizione e valutazione della posizione finale, la Commissione non può escludere le singole prove dalla valutazione se tale esclusione contrasta con il significato complessivo della lex specialis.
- È illegittima, per irragionevolezza e sproporzione, la scelta della Commissione di non attribuire alcun punteggio alle singole prove di una competizione sportiva di rilievo internazionale, quando il bando la colloca accanto ai campionati mondiali e le attribuisce un rilievo superiore rispetto alle competizioni nazionali o minori.
- Nella definizione dei criteri di una selezione per titoli, l'amministrazione deve considerare il rapporto tra il periodo di valutazione previsto dal bando e la durata della stagione o del ciclo della competizione, predisponendo criteri idonei a valorizzare in modo effettivo i risultati conseguiti entro la data rilevante.
- Quando l'annullamento deriva dall'omessa previsione di criteri per valutare correttamente una categoria di titoli, il giudice può annullare gli atti in parte qua e ordinare all'amministrazione di rideterminarsi previa elaborazione di una nuova griglia di punteggio coerente con il bando e con le differenze tra le competizioni considerate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 643/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 644/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 645/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 646/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 44/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 45/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →