Cassazione Penale, Sentenza n. 01742/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato; ha affermato che ai fini della liberazione anticipata rileva il momento della condotta materiale e non la data della dichiarazione di fallimento, ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata per il semestre 15/10/2018-15/04/2019; il ricorrente censurava la violazione dell'art. 54 ord. pen. sostenendo che il momento rilevante per valutare la meritevolezza non puo' essere la data di dichiarazione del fallimento (evento successivo e estraneo alla volonta'), ma il momento di commissione delle condotte distrattive o dissipative, anteriori al semestre considerato.
Norme richiamate
art. 54 ord. pen.
La norma concede la detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata quando il condannato dia prova di partecipazione all'opera di rieducazione; il giudizio del magistrato di sorveglianza deve acquisire e valutare concretamente rapporti disciplinari, procedimenti pendenti e condotte del detenuto e apprezzarne l'incidenza sul percorso rieducativo.
art. 2 cod. pen.
Il principio sul tempus commissi delicti richiede che la determinazione temporale sia riferita alla condotta materiale e alla ratio dell'istituto considerato; pertanto, ove rilevante, prevale il momento della condotta e non un evento successivo che dipenda da fattori estranei alla volonta' dell'agente.
Sez. U. n. 40986 del 19/07/2018
in tema di successione di leggi penali, nel caso in cui l'evento del reato intervenga nella vigenza di una legge penale piu' sfavorevole rispetto a quella in vigore al momento in cui e' stata posta in essere la condotta, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta
La pronuncia sottolinea che la condotta e' il riferimento temporale essenziale per la determinazione delle conseguenze penali; la Corte la utilizza per affermare che anche ai fini della valutazione della liberazione anticipata rileva il tempo delle condotte e non la dichiarazione di fallimento intervenuta successivamente.
Massime di principio
- Per la concessione della liberazione anticipata rileva la condotta materiale del detenuto nel semestre considerato, non un evento successivo (es. dichiarazione di fallimento) estraneo alla volonta' dell'agente.
- Il magistrato di sorveglianza deve valutare concretamente e globalmente gli elementi negativi (rapporti disciplinari, procedimenti pendenti, condanne) e gli elementi positivi attinenti al percorso rieducativo, senza darne automaticamente prevalenza all'uno o all'altro.
- Fatti costituenti ipotesi di reato possono essere valutati nel procedimento di sorveglianza anche prima della definizione del relativo procedimento penale, purché ne sia apprezzata la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo.
- La valutazione va fatta semestre per semestre ma una violazione significativa puo' ricadere anche sui semestri antecedenti o successivi se dimostra il rifiuto dell'opera di rieducazione.
- Nel caso di reati collegati a fatti economico-fallimentari, per valutare la nocivita' rispetto ai creditori e l'incidenza sul percorso rieducativo occorre considerare il momento in cui le condotte distrattive o dissipative sono state materialmente poste in essere.
- In presenza di errori istruttori o di valutazione (ad esempio uso della data di fallimento invece della data della condotta), la decisione deve essere annullata e rinviata per nuovo esame al giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01706/2026 del 15/01/2026
- Sentenza penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01731/2026 del 15/01/2026
- Sentenza penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01630/2026 del 15/01/2026
- Sentenza penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01634/2026 del 15/01/2026
- Sentenza penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01636/2026 del 15/01/2026
- Sentenza penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01637/2026 del 15/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →