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Sentenza

Sentenza n. 245/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n.51/2025 del 28.02.2025, numero di registro generale n. 654 del 28.02.2025 (all. 1), con la quale il Dirigente del Servizio D1.02 Politiche delle Risorse Umane della Città Metropolitana di Catania, a seguito del verbale della Commissione Esaminatrice n. 7 del 28-02-2025 che ha contestualmente approvato, ha rettificato la precedente Determinazione n. 2238 del 09-07-2024 (all. 2) con la quale era stata approvata la graduatoria della procedura comparativa mediante progressione verticale per l’anno 2022 riservate al personale di ruolo per la copertura di n.8 posti di Istruttore Tecnico categoria “C”, ed ha contestualmente approvato la nuova graduatoria finale della procedura selettiva stessa ove vengono collocati in posizione utile, e dichiarati quindi vincitori della selezione, i contro interessati signor Alfio Claudio SCROFANI (6° posto, con punti 26) e signor Salvo SORBELLO (7° posto, con punti 26). - del verbale n. 2 del 08-02-2024 (all. 3) e del verbale n. 4 del 07-05-2024 (all. 4), con i quali e nella parte in cui la Commissione Esaminatrice ha attribuito al controinteressato signor Alfio Claudio SCROFANI punti n. 24, ed al controinteressato signor Salvo SORBELLO punti n. 26, ed ha conseguentemente approvato con il suddetto verbale n. 4 del 07-05-2024 la graduatoria finale per ordine di punteggio, ove i predetti controinteressati venivano ivi collocati con i rispettivi e suindicati punteggi; - delle schede di valutazione (all. 5 e all. 6) redatte dalla Commissione Esaminatrice, ed approvate con i suddetti verbali, con le quali ai controinteressati signor Alfio Claudio SCROFANI e signor Salvo SORBELLO vengono rispettivamente attribuiti punti 24 e punti 26; - del verbale n. 5 del 02-07-2024 (all. 7) con il quale la Commissione Esaminatrice, a seguito dell’istanza di riesame inoltrata dal controinteressato signor Alfio Claudio SCROFANI in data 03-06-2024 la ha accolta, e per l’effetto gli ha riconosciuto l’ulteriore punteggio di punti 2, ha modificato e/o rettificato la relativa scheda di valutazione parimenti impugnata, e gli ha attribuito il maggiore punteggio di punti 26; - del verbale n. 6 del 27-02-2025 (all. 8) con il quale la Commissione Esaminatrice, a seguito dell’accoglimento delle istanze di riesame dei candidati, ed a seguito dell’aggiornamento delle relative schede di valutazione redatte in conformità all’accoglimento delle istanze di riesame stesse, ha provveduto a rielaborare la graduatoria finale della procedura selettiva per cui è causa, attribuendo al controinteressato signor Alfio Claudio SCROFANI il maggiore punteggio di 26 punti collocandolo in graduatoria in posizione utile per essere dichiarato vincitore, ed ha confermato il punteggio di 26 punti attribuito al controinteressato signor Salvo Sorbello collocandolo in posizione utile per essere dichiarato anche egli vincitore della selezione; - del verbale n. 7 del 28-02-2025 (all. 9) con il quale la Commissione Esaminatrice, preso atto della intervenuta modifica (per effetto della sentenza del Tar Catania n.1845 del 17-05-2024) dell’art. 13 comma 1 del Regolamento per la Disciplina delle progressioni verticali (in merito ai criteri di preferenza in caso di candidati collocati a parità di punteggio ed a parità di anzianità anagrafica) ha nuovamente rielaborato la graduatoria finale approvata con il precedente verbale n. 6 del 27-02-2025, ed ha collocato al 7° posto della graduatoria con punti 26 il controinteressato signor Alfio Claudio SCROFANI, ed all’8° posto della graduatoria con punti n.26 il controinteressato signor Salvo SORBELLO; - e comunque di ogni altro atto presupposto, connesso e successivo e comunque pregiudizievole per il ricorrente, tra i quali l’originaria determinazione numero servizio 165-2024 del 24-05-2024 e numero registro generale 1661 del 24-05-2024 (all. 10) con la quale il Dirigente del Servizio D1.01 Affari Generali e Risorse Umane della resistente Amministrazione aveva approvato la graduatoria originaria della procedura selettiva per cui è causa, nella parte in cui il controinteressato signor Salvo Sorbello era stato collocato al 6° posto con punti 26 ed il controinteressato signor Alfio Claudio Scrofani si era visto collocare all’interno della stessa con punti n. 24, ed in parte qua della successiva e confermativa determinazione numero servizio 236-2024 del 09-07-2024 e numero registro generale 2238 del 09-07-2024 a firma dello stesso Dirigente, e comunque degli sconosciuti provvedimenti di nomina dei controinteressati nei banditi posti di Istruttore Tecnico categoria “C”, e per la conseguente dichiarazione di nullità dei relativi contratti di lavoro dagli stessi eventualmente stipulati con la resistente Amministrazione; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Scrofani Alfio Claudio in data 30 giugno 2025: - della graduatoria definitiva della procedura di progressione verticale del personale interno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.8 posti di Istruttore Tecnico cat. C approvata con determinazione n.654 del 28/2/2025, nella parte in cui al ricorrente incidentale non sono stati valutati: - l’iscrizione all’albo personale dirigente dei cantieri di lavoro presso Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania che avrebbe dato diritto a 1,00 punti; - l’abilitazione all’espletamento delle mansioni di direttore/istruttore dei cantieri di lavoro presso Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania previa idoneità conseguita presso il Genio Civile che avrebbe dato diritto a 0,25 punti; entrambi dichiarati nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione alla procedura. - del verbale della Commissione esaminatrice della procedura di progressione verticale del personale interno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.8 posti di Istruttore Tecnico cat. C inerente la valutazione dei titoli del ricorrente incidentale, di cui si sconoscono gli estremi, e della allegata scheda di valutazione, nella parte in cui non sono stati valutati l’iscrizione all’albo personale dirigente dei cantieri di lavoro presso Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania e l’abilitazione all’espletamento delle mansioni di direttore/istruttore dei cantieri di lavoro presso Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania dichiarati nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione alla procedura, con l’attribuzione di ulteriori punti 1,25 punti; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati comunque pregiudizievole per il ricorrente incidentale.

Giustizia amministrativa202500918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e atti di valutazione della procedura comparativa per la progressione verticale relativa a otto posti di Istruttore Tecnico categoria C, nella parte in cui due candidati controinteressati sono stati collocati in posizione utile con 26 punti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocato al nono posto con 25 punti dopo la riformulazione della graduatoria, ha contestato la valutazione dei titoli dei due candidati collocati in posizione utile. Quanto al primo controinteressato, ha dedotto la violazione del bando e del regolamento perché gli era stato attribuito un punto per l'iscrizione all'Albo dei Geometri, cessata nel 2007, nonché due punti per incarichi professionali che, secondo il ricorrente, non possedevano i requisiti di durata minima semestrale, conferimento formale, rapporto subordinato e attinenza al profilo. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria e di motivazione. Quanto al secondo controinteressato, ha contestato l'attribuzione di quattro punti per l'abilitazione e l'iscrizione all'Albo dei Biologi, per la laurea in Biologia e per il diploma di maturità classica, sostenendo che tali titoli non fossero attinenti al profilo di Istruttore Tecnico. Il primo controinteressato ha proposto ricorso incidentale condizionato, chiedendo il riconoscimento di ulteriori 1,25 punti per l'iscrizione a un albo del personale dirigente dei cantieri di lavoro e per l'abilitazione alle mansioni di direttore o istruttore dei cantieri di lavoro.

La decisione

Il ricorso principale è stato rigettato. Il Tribunale ha ritenuto legittima la valutazione dell'iscrizione all'Albo dei Geometri, poiché l'art. 9 del bando attribuiva un punto per ogni iscrizione ad albo attinente senza richiedere che essa fosse attuale. La ratio della previsione è valorizzare la professionalità acquisita mediante abilitazione e iscrizione, che non viene meno per la successiva cancellazione, soprattutto se dovuta all'incompatibilità con il pubblico impiego. È stata ritenuta non sindacabile la valutazione dei due punti per gli incarichi professionali, trattandosi di espressione di ampia discrezionalità tecnica della Commissione: pur potendo la riconducibilità delle attività alla nozione di incarico risultare discutibile, non emergevano manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o abnormità. Sono state ritenute legittime anche la valutazione della laurea in Scienze Biologiche e dell'abilitazione e iscrizione all'Albo dei Biologi, poiché il profilo di Istruttore Tecnico non si limita alle competenze edilizie e catastali, ma può comprendere ambiente, tutela del territorio e patrimonio naturale. La contestazione relativa al diploma di maturità classica è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché anche sottraendo 0,5 punti il controinteressato avrebbe conservato 25,5 punti, comunque più dei 25 del ricorrente. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato proposto condizionatamente all'accoglimento, anche parziale, del ricorso principale. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e opinabilità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    Costituisce il riferimento normativo della procedura di progressione verticale del personale interno.

  • art. 9 del bando di selezione

    punti 1 per ogni iscrizione ad albi professionali attinenti al profilo

    La disposizione non richiede l'attualità dell'iscrizione; il titolo può essere valorizzato anche se l'iscrizione è cessata, quando attesta una professionalità acquisita.

  • art. 10 del bando di selezione

    Disciplina la valutazione dei titoli di studio ulteriori, da apprezzare in rapporto all'attinenza con il profilo.

  • art. 11 del bando di selezione

    Disciplina la valutazione degli incarichi rivestiti; l'apprezzamento della sussistenza dei relativi requisiti appartiene alla discrezionalità tecnica della Commissione, salvo manifesta illogicità o travisamento.

  • art. 7 del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali

    Richiamato con riferimento alla valutazione dei titoli professionali ulteriori.

  • art. 8 del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali

    Richiamato con riferimento alla valutazione dei titoli professionali e di studio.

  • art. 9 del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali

    Richiamato per i requisiti e la valutazione degli incarichi professionali.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis attribuisce punteggio alle iscrizioni ad albi professionali attinenti senza richiedere espressamente l'attualità dell'iscrizione, il punteggio può essere riconosciuto anche per un'iscrizione cessata, se essa documenta una professionalità acquisita; la cancellazione, soprattutto se dovuta all'incompatibilità con il pubblico impiego, non fa venir meno tale professionalità.
  • La valutazione dei titoli e delle esperienze professionali da parte di una commissione esaminatrice costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, palese travisamento dei fatti o abnormità della valutazione.
  • L'attinenza dei titoli al profilo professionale deve essere valutata considerando concretamente l'ampiezza delle mansioni comprese nel profilo e l'organizzazione dell'ente, senza limitarla necessariamente al settore tradizionalmente associato alla denominazione del posto messo a selezione.
  • Una censura relativa a un titolo valutato è inammissibile per carenza di interesse quando, anche sottraendo il relativo punteggio, il candidato controinteressato conserverebbe una posizione migliore di quella del ricorrente e l'accoglimento non potrebbe procurare a quest'ultimo alcuna utilità concreta.
  • Il ricorso incidentale proposto in via condizionata all'accoglimento, anche parziale, del ricorso principale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale è integralmente respinto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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