Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/06/2017 n. 888 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento - Società estinta - Effetto successorio in capo ai soci

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i dinieghi di autotutela relativi a due avvisi di accertamento: uno per IRPEF e addizionali sul maggior reddito di partecipazione imputato al socio e uno per IRAP e sanzioni riferito alla società. Ha sostenuto che gli accertamenti fossero illegittimi perché notificati a una società già cessata e ha chiesto di poter contestare, tramite l'autotutela, la validità di pretese fiscali ormai definitive per mancata impugnazione. Ha inoltre chiesto la riunione dei procedimenti per connessione tra la posizione del socio e quella della società.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i due procedimenti per connessione soggettiva e oggettiva, ma ha respinto entrambi gli appelli. Ha confermato che il diniego di autotutela è impugnabile solo nei limiti della legittimità del diniego e non può essere utilizzato per riaprire il merito di avvisi di accertamento divenuti definitivi. Ha inoltre ritenuto infondata la tesi secondo cui la cessazione della società avrebbe impedito la validità degli atti, affermando che, per una società di persone, si verifica un effetto successorio in capo ai soci per le pendenze della società. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese del grado di appello, oltre alle spese già eventualmente liquidate in primo grado.

Norme richiamate

  • Art. 5 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Accertamento del maggior reddito di partecipazione imputato al socio in relazione alla quota societaria.

    Il reddito prodotto dalla società di persone viene imputato ai soci secondo la rispettiva quota di partecipazione, indipendentemente dall'effettiva percezione.

  • Art. 2495 del codice civile

    Richiamato dal contribuente in relazione agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese.

    La cessazione della società non è stata ritenuta ostativa alla prosecuzione o all'imputazione delle pendenze fiscali, poiché gli obblighi e i rapporti residui possono produrre effetti nei confronti dei soci.

  • Art. 2291 del codice civile

    Richiamato dal contribuente con riferimento alla responsabilità dei soci di società in nome collettivo.

    La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali si coordina, dopo la cessazione della società, con l'effetto successorio riconosciuto dalla giurisprudenza in relazione alle pendenze societarie.

  • Art. 15 del D.Lgs. 546/1992

    Condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio.

    La parte risultata soccombente è stata condannata a rimborsare le spese del grado in favore dell'Amministrazione finanziaria.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 11457/2000

    Richiamata per il principio secondo cui il diniego di autotutela non consente di rimettere in discussione una pretesa fiscale definitiva.

    L'autotutela non costituisce uno strumento alternativo o sostitutivo dell'impugnazione tempestiva dell'avviso di accertamento.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 21773/2012

    In caso di cessazione di una società di persone si verifica un effetto successorio in capo ai soci per tutte le pendenze riguardanti la società.

    La cessazione della società di persone non elimina automaticamente le pendenze fiscali: i soci subentrano, secondo i principi successori elaborati dalla giurisprudenza, nei rapporti ancora pendenti.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento non impugnato nei termini diventa definitivo e, di regola, non può essere contestato nel merito mediante un successivo ricorso contro il diniego di autotutela.
  • L'autotutela è uno strumento discrezionale e non può essere utilizzata per ottenere una riapertura dei termini di impugnazione o per sostituire il ricorso tributario ordinario.
  • La cancellazione o cessazione di una società di persone non comporta necessariamente l'estinzione delle sue pendenze fiscali: tali pendenze possono trasferirsi o produrre effetti nei confronti dei soci.
  • Quando l'Amministrazione notifica gli atti al socio nella sua qualità di socio o rappresentante legale, la cessazione della società non rende automaticamente inesistente la notifica.
  • La riunione di procedimenti connessi può essere disposta per ragioni di economia processuale, ma non consente di riesaminare pretese fiscali già divenute definitive.
  • Per contestare l'erronea individuazione del soggetto passivo o altri vizi dell'accertamento è necessario impugnare tempestivamente l'atto originario, salvo ipotesi eccezionali di inesistenza radicale o di vizi sopravvenuti riconoscibili nei limiti ammessi dall'ordinamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.