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Sentenza

Sentenza n. 12628/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202507367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità per accertato uso di sostanze psicoattive e conseguente approvazione della graduatoria finale del concorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, partecipante al concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, è stato dichiarato non idoneo perché nel campione di urine prelevato durante gli accertamenti concorsuali era stata rilevata benzoilecgonina, metabolita della cocaina, nella concentrazione di 118 ng/ml. Ha dedotto la violazione della lex specialis, delle prescrizioni ministeriali e delle linee guida del Gruppo dei tossicologi forensi italiani, nonché dell’art. 3 del d.m. n. 198/2003, lamentando difetti di tracciabilità e identificazione del campione, poiché il referto originario riportava il nominativo ma non il codice identificativo e il campione non sarebbe stato controfirmato. Ha inoltre contestato l’attendibilità dell’esito, richiamando risultati negativi di esami del capello e delle urine svolti autonomamente nei giorni immediatamente successivi e prospettando uno scambio di campioni. L’impugnazione della graduatoria è stata proposta per illegittimità derivata. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto un nuovo accertamento e una verificazione sul controcampione. La verificazione ha rilevato la corretta conservazione e sigillatura del campione, la presenza della firma del ricorrente e del codice identificativo assegnato in sede di visita, nonché la presenza di benzoilecgonina nella concentrazione di 185 ng/ml.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Gli esami autonomamente prodotti dal ricorrente non sono stati ritenuti idonei a smentire la positività rilevata al momento della visita concorsuale: il test del capello non è attendibile per individuare un’assunzione avvenuta pochi giorni prima, mentre il test delle urine è temporalmente significativo solo se eseguito nelle ore immediatamente successive, considerati i tempi di escrezione della sostanza. Anche il successivo test negativo disposto nel corso del giudizio dimostra, al più, l’assenza di un consumo abituale e non esclude un’assunzione saltuaria in prossimità della visita. La verificazione sul controcampione ha confermato sia la presenza del metabolita alla data dell’accertamento sia la corretta catena di custodia, escludendo i vizi di tracciabilità e l’ipotesi di scambio del campione. Il giudice ha inoltre osservato che l’eventuale assunzione fortuita, prospettata dal ricorrente, non era stata oggetto di una concreta ricostruzione fattuale né sostenuta da plausibili spiegazioni o da un principio di prova; in ogni caso, le censure originarie riguardavano l’integrità del campione e non la ragionevolezza della causa di non idoneità. Il giudizio di non idoneità è stato quindi ritenuto legittimo e la graduatoria è rimasta ferma. Le spese di lite sono state compensate, mentre le spese di verificazione sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 12 del bando di concorso

    La lex specialis disciplinava gli accertamenti dei requisiti psico-fisici e richiamava le prescrizioni applicabili alla tracciabilità e alla verifica dei campioni.

  • art. 3, comma 2, d.m. 30 giugno 2003, n. 198

    uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi

    La disposizione qualifica come causa di non idoneità per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato anche l’uso saltuario o occasionale di sostanze psicoattive, senza necessità di dimostrare un consumo abituale.

  • tabella 1, punto 9, d.m. 30 giugno 2003, n. 198

    La previsione è stata applicata al riscontro della benzoilecgonina nel campione urinario del candidato.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Hanno consentito al TAR di disporre una verificazione tecnica sul controcampione urinario conservato dall’amministrazione.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • artt. 41, comma 4, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a.

    Sono stati applicati per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici, la verifica del possesso dei requisiti deve essere riferita alla situazione esistente al momento dell’accertamento concorsuale, in applicazione della par condicio tra i candidati e del principio tempus regit actum; esami eseguiti successivamente sono rilevanti solo se idonei, per caratteristiche tecniche e collocazione temporale, a rappresentare la situazione esistente a quella data.
  • Quando una causa di non idoneità concorsuale è integrata anche dall’uso occasionale di sostanze psicoattive, il riscontro di un metabolita nel campione prelevato durante la visita è sufficiente ai fini dell’esclusione, senza che l’amministrazione debba dimostrare un’assunzione abituale.
  • La verificazione sul controcampione che confermi la presenza della sostanza e la corretta conservazione, sigillatura, identificazione e tracciabilità del campione è idonea a superare le contestazioni relative all’integrità della catena di custodia e alla possibile commistione o sostituzione dei campioni.
  • Un esame del capello effettuato pochi giorni dopo il prelievo non è necessariamente idoneo a rilevare un’assunzione risalente a un periodo immediatamente precedente, mentre un esame urinario successivo perde capacità rappresentativa con il decorso del tempo, in ragione dei tempi di escrezione della sostanza.
  • La produzione di un successivo test negativo può dimostrare, al più, l’assenza di un consumo abituale alla data dell’esame, ma non esclude un’assunzione occasionale avvenuta in prossimità dell’accertamento concorsuale.
  • La deduzione di un’assunzione involontaria o fortuita non può fondare ulteriori indagini se non è accompagnata da una concreta ricostruzione dei fatti, da una spiegazione plausibile o da un principio di prova; inoltre, il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle specifiche censure formulate contro l’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentale

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