Sentenza n. 4702/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8274/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8274/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, aveva condannato il Ministero a riconoscergli il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con le medesime modalità previste per il personale di ruolo. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 dicembre 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 10 marzo 2026, ed era quindi passata in giudicato. Nonostante ciò, l'Amministrazione era rimasta inadempiente. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'ordine di ottemperanza entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, a carico del Ministero, una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato, precisando che successivamente spetta alla parte interessata attivarsi per l'insediamento del commissario. Ha nominato, per l'ulteriore inottemperanza, il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche quale commissario ad acta. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. 115/2002 e che gli atti dovranno essere depositati tramite PAT. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. e l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La sussistenza di un giudicato non eseguito consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'adempimento, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
art. 1 l. 107/2015
Costituisce il fondamento del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato azionato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. 115/2002
È richiamato per la determinazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. 115/2002
È richiamato per le ulteriori spese di adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 115/2002
La parcella deve essere presentata, a pena di decadenza, nei termini previsti dalla disposizione.
Il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza di ottemperanza, e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- La mancata impugnazione della sentenza, comprovata dalla certificazione di cancelleria, unitamente all'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, integra i presupposti per l'azione di ottemperanza relativa a un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione il puntuale e integrale adempimento entro un termine assegnato, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente dal collegio con decreto secondo il d.P.R. 115/2002; il termine per presentare la relativa parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1654/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1655/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1656/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1658/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1659/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →