Sentenza n. 4958/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento – del provvedimento di annullamento d'ufficio del silenzio-assenso formatosi sulla richiesta del 21.1.25 di Permesso di Costruire n. 06/2025, emesso dal VII Settore - Urbanistica, Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Sant'Antimo, in data 19 giugno 2026, Prot. n. 0019521, comunicato alla ricorrente in pari data; – di ogni atto presupposto, connesso, preparatorio e consequenziale, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del 27 maggio 2026, Prot. n. 0016604; – di ogni ulteriore atto comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ancorché non ancora conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di annullamento d’ufficio del silenzio-assenso formatosi sulla richiesta di permesso di costruire n. 06/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario o operatore edilizio)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 19 giugno 2026 con cui il Comune ha annullato in autotutela il silenzio-assenso formatosi sull’istanza di permesso di costruire presentata il 21 gennaio 2025. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della l. n. 241/1990, sostenendo che il Comune non avesse individuato alcuna falsa rappresentazione dei fatti, né dichiarazioni false, omesse o fuorvianti idonee a consentire il superamento del termine annuale per l’autotutela. Ha quindi dedotto la tardività dell’annullamento ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 1, poiché il silenzio-assenso si sarebbe formato, al più tardi, il 21 aprile 2025, mentre l’annullamento era stato adottato il 19 giugno 2026. Ulteriori censure hanno riguardato il difetto di motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale e sull’omessa comparazione con l’affidamento maturato dalla società, l’omessa valutazione delle controdeduzioni e l’introduzione di vizi non indicati nella comunicazione di avvio del procedimento. La ricorrente ha inoltre contestato che le difformità tecnico-documentali rilevate dal Comune potessero essere qualificate come falsa rappresentazione dei fatti, deducendo difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, illogicità e carenza motivazionale. In via subordinata ha lamentato la violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento, per non avere il Comune valutato soluzioni conservative quali integrazioni documentali, prescrizioni conformative, riduzione dell’intervento, annullamento parziale o convalida. Ha infine chiesto l’accertamento della perdurante efficacia del titolo tacito e l’adozione degli adempimenti consequenziali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per il vizio motivazionale ritenuto assorbente e ha annullato il provvedimento impugnato. Il Comune aveva adottato l’annullamento oltre il termine annuale previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 241/1990, giustificando il superamento del termine con l’affermazione secondo cui il silenzio-assenso sarebbe stato invocato per un progetto non conforme alla disciplina urbanistica e normativa vigente e, quindi, sulla base di false rappresentazioni dei fatti. Secondo il TAR, tale motivazione non indicava in modo univoco quali fossero le dichiarazioni false, omesse o fuorvianti, né chiariva l’iter logico attraverso il quale l’Amministrazione avesse ritenuto applicabile la deroga al termine decadenziale. La mera non conformità del progetto alla strumentazione urbanistica o alla normativa vigente non integra, di per sé, i presupposti dell’art. 21-nonies, comma 2-bis: l’Amministrazione deve evidenziare specifiche dichiarazioni non veritiere, reticenti o fuorvianti che abbiano inciso sulla formazione del titolo edilizio illegittimo e che siano riconducibili a un concorso colposo del privato. Il Comune è stato pertanto tenuto a rieditare il procedimento, rinnovando la motivazione nel rispetto di tali criteri. Le spese sono state poste a carico del Comune e liquidate in 3.000 euro, oltre accessori di legge. Il giudice non ha invece accertato in via definitiva la perdurante efficacia del silenzio-assenso né ordinato il rilascio dell’attestazione o la determinazione del contributo edilizio.
Norme richiamate
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
termine annuale previsto dal comma 1
L’annullamento d’ufficio del titolo edilizio o del silenzio-assenso, se adottato oltre il termine annuale, richiede la sussistenza dei presupposti derogatori previsti dal comma 2-bis.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
false rappresentazioni dei fatti
La deroga al termine annuale non può fondarsi sulla mera difformità del progetto dalla disciplina urbanistica; l’Amministrazione deve individuare specifiche dichiarazioni false, omesse o fuorvianti, incidenti sulla formazione del titolo illegittimo e riconducibili a un concorso colposo del privato.
art. 20 d.P.R. 380/2001
La controversia riguarda la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire; la sentenza, tuttavia, non accerta definitivamente la perdurante efficacia del titolo tacito.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito in camera di consiglio con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti.
Massime di principio
- L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio o del silenzio-assenso oltre il termine annuale richiede una motivazione specifica sui presupposti che consentono di derogare al termine decadenziale previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 241/1990.
- La mera difformità del progetto dalla strumentazione urbanistica o dalla normativa vigente non costituisce, di per sé, una falsa rappresentazione dei fatti idonea a consentire il superamento del termine annuale per l’annullamento d’ufficio.
- Per applicare la deroga prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, l’Amministrazione deve indicare dichiarazioni false, omesse, reticenti o fuorvianti, causalmente incidenti sulla formazione del titolo edilizio illegittimo e riconducibili a un concorso colposo del privato.
- Quando l’annullamento d’ufficio è adottato oltre il termine ordinario e la motivazione non individua le specifiche falsità o reticenze che giustificherebbero la deroga, il provvedimento è annullabile per difetto di motivazione; l’Amministrazione può rieditare il procedimento rinnovando la motivazione nel rispetto dei limiti individuati dal giudice.
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