Cassazione Penale, Ordinanza n. 14679/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo il reato presupposto contestato nel giudizio di merito.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 14/05/2024, deduceva la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo privo di specificità e manifestamente infondato, perché non si confrontava con la motivazione del giudice di merito, che aveva escluso la particolare tenuità alla luce delle modalità della condotta.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione concreta delle modalità della condotta; il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione con cui il giudice di merito ha escluso la tenuità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con gli specifici criteri valorizzati dal giudice di merito per escluderla.
- La verifica ex art. 131-bis c.p. è rimessa a una valutazione concreta delle modalità della condotta e non può essere censurata in cassazione con motivi generici o apodittici.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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