Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25079/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le parti civili hanno proposto ricorso per cassazione (solo effetti civili) lamentando: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione all'art. 51 cod.pen., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto operante la scriminante del diritto di cronaca/critica nonostante gli articoli avessero superato i limiti della continenza espositiva e avessero suggerito, anche tramite titoli, occhielli e foto, l'ingerenza illecita del leader politico SALVINI per favorire la compagna MARTINELLI; 2) violazione dell'art. 51 cod.pen. per difetto di verità del narrato, poiché la Martinelli aveva ottenuto l'assunzione tramite regolare concorso e non per rapporti personali; 3) in subordine, violazione dell'art. 13 legge n. 47/1948 per non aver ritenuto l'imputato responsabile, come direttore, per omesso controllo ex art. 57 cod.pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza: i primi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati (valutando la rilevanza dell'interesse pubblico, la corrispondenza fattuale emersa e il rispetto dei limiti di continenza espositiva), il terzo motivo è stato assorbito. La Corte ha richiamato i principi di bilanciamento tra libertà di espressione (art. 10 CEDU) e tutela della reputazione, rilevando che gli articoli, nel loro complesso, non travalicavano i limiti della continenza e che la valutazione va fatta con riferimento al lettore medio e al contesto integrale della pubblicazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Norme richiamate

  • art. 51 cod. pen.

    Riferita come scriminante del diritto di cronaca e critica: la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la scriminante fosse applicabile perché sussisteva interesse pubblico, verosimiglianza dei fatti narrati e rispetto dei limiti di continenza espositiva

  • art. 57 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione all'obbligo del direttore di esercitare il controllo sul contenuto della testata; la responsabilità per omesso controllo è stata valutata ma il terzo motivo è stato assorbito dall'inammissibilità dei primi

  • art. 13 legge n. 47/1948

    Richiamata come norma sulla responsabilità del direttore per i contenuti pubblicati; la sua operatività è stata prospettata dalle parti civili solo in caso di accoglimento delle doglianze principali, ma non è stata necessaria una decisione sostanziale per la Cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma processuale penale utilizzata per censurare motivi di impugnazione relativi a violazioni di legge; la Corte ha ritenuto i motivi proposti manifestamente infondati

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale limite formale alla esposizione dei motivi in cassazione; i motivi sono stati comunque valutati nei limiti consentiti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende per ricorso manifestamente infondato/inammissibile

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 10 e art. 8

    Riferite nei principi di bilanciamento: art. 10 (libertà di espressione) offre ampia tutela, soprattutto per questioni di interesse pubblico e dibattito politico; art. 8 riguarda la protezione della vita privata e della reputazione, richiedendo bilanciamento tra gli interessi

Massime di principio

  • Quando un fatto riguarda un esponente politico o un tema di interesse pubblico la libertà di espressione e di stampa riceve una protezione rafforzata: i giornalisti possono beneficiare della scriminante se agiscono in buona fede, con accuratezza e nel rispetto dei principi del giornalismo responsabile
  • La valutazione della offensività di un articolo deve considerare il contesto integrale e essere riferita al "lettore medio", non al lettore frettoloso che si limita a titolo e occhielli
  • La continenza espositiva è requisito essenziale per l'operatività della scriminante: è lecito criticare duramente, purché la critica non si trasformi in gratuita denigrazione personale e non superi i limiti di correttezza formale funzionali alla finalità informativa
  • La verità o la verosimiglianza dei fatti narrati è determinante: notizie fondate su elementi verificabili e riferimenti a fonti o dichiarazioni contrapposte favoriscono la scriminante
  • La responsabilità del direttore per omesso controllo (legge n. 47/1948 e art. 57 c.p.) può scattare solo se si dimostra che la pubblicazione è diffamatoria oltre i limiti consentiti e che il controllo avrebbe potuto edotto l'adozione di cautele; in mancanza di ciò, l'esimente per diritto di cronaca può escludere la responsabilità
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne per spese e somme alla Cassa delle ammende; valutare la fondatezza prima di impugnare è importante per evitare sanzioni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.