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Ordinanza

Ordinanza n. 5826/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento per l''annullamento previa idonea misura cautelare: Del Decreto M.I.U.R. n.37/2024 del 29.02.2024, e tutti gli atti successivi, nella parte in cui non consente alla ricorrente il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, quale docente depennata in seguito alla mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza, ma già presente nelle GAE;

Giustizia amministrativa202408869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.M. n. 37 del 29 febbraio 2024, nella parte in cui ha comportato il depennamento dalle GAE della provincia di Agrigento per omessa presentazione della domanda di aggiornamento o permanenza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il D.M. n. 37 del 29 febbraio 2024 e gli atti successivi, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, nella parte in cui non consentono il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento di una docente già presente nelle GAE e depennata per non avere presentato l'istanza di aggiornamento o permanenza per il biennio 2024/2026. Il TAR, senza esaminare nel merito le censure, ha rilevato la necessità di acquisire prova del momento in cui la ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto lesivo concretamente determinativo del depennamento, ai fini della verifica della tempestività del ricorso. Ha inoltre richiesto di documentare l'eventuale sopravvenuto reinserimento nelle GAE, considerato che nelle more è stato riaperto il termine per la presentazione della domanda di aggiornamento o permanenza per il nuovo biennio, con recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione, al fine di verificare la permanenza e l'ampiezza dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Poiché il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, il Collegio ha ravvisato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di interesse, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né ha deciso la domanda cautelare o la fondatezza delle censure. Ha disposto un incombente istruttorio, assegnando alla ricorrente venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per depositare la documentazione relativa alla conoscenza dell'atto lesivo e all'eventuale reinserimento nelle GAE. Ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli inseriti nella graduatoria, autorizzando la notificazione mediante pubblici proclami secondo le modalità indicate dalla Sezione. Il giudizio è stato rinviato per il prosieguo all'11 novembre 2026.

Norme richiamate

  • D.M. n. 37 del 29 febbraio 2024

    È l'atto impugnato, nella parte relativa al depennamento dalle graduatorie ad esaurimento per mancata presentazione della domanda di aggiornamento o permanenza.

  • Codice del processo amministrativo

    Il TAR richiama i presupposti processuali per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

Massime di principio

  • Quando la tempestività del ricorso dipende dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto lesivo, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire la relativa prova prima di decidere nel merito.
  • Se, nelle more del giudizio, l'amministrazione riapre i termini per ottenere il reinserimento nella graduatoria e consente il recupero della posizione o del punteggio, il giudice deve verificare l'eventuale sopravvenuta carenza, riduzione o modifica dell'interesse a ricorrere.
  • Nel giudizio avente a oggetto una graduatoria, quando la decisione può incidere sulle posizioni degli altri soggetti inseriti, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i controinteressati individuabili.
  • Ricorrendo i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una pluralità di controinteressati può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami, anche tramite pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

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