Sentenza n. 1952/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di ingiunzione e diffida a demolire opere costituite da campi di padel, piscina e manufatti adibiti a palestra
Esito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione adottata ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 380/2001, deducendo, secondo quanto emerge dalla fase cautelare, l'illegittimità dell'ordine perché rivolto personalmente nei suoi confronti anziché nella qualità di legale rappresentante della società proprietaria dell'area. È stata inoltre rilevata l'erronea applicazione dell'art. 35 d.P.R. 380/2001, disposizione relativa agli interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, mentre dagli atti risultava che l'area era di proprietà privata. Il TAR aveva pertanto ritenuto sussistenti consistenti profili di fondatezza e aveva accolto la domanda cautelare.
La decisione
Dopo l'accoglimento cautelare, il Comune ha adottato un autonomo provvedimento di annullamento dell'ordinanza impugnata, sulla base di un ulteriore riesame del fascicolo e di approfondimenti istruttori. Poiché l'annullamento non costituiva un atto meramente esecutivo e provvisorio dell'ordinanza cautelare, ma un nuovo esercizio del potere amministrativo idoneo a eliminare definitivamente l'atto impugnato, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto dei profili di fondatezza già riconosciuti in sede cautelare e dell'esito della vicenda; sono state liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 35 d.P.R. 380/2001
Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
La disposizione è stata ritenuta incongruamente applicata a un'area risultata di proprietà privata.
art. 34, comma 5, c.p.a.
deve dichiararsi cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere ricorre quando l'amministrazione annulla autonomamente e definitivamente l'atto impugnato, a seguito di riesame e approfondimenti istruttori, e non mediante un atto meramente provvisorio o esecutivo della misura cautelare.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando l'amministrazione annulla autonomamente l'atto impugnato mediante un nuovo esercizio del potere, fondato su un riesame e su approfondimenti istruttori, purché l'annullamento sia definitivo e non costituisca un atto meramente provvisorio o esecutivo dell'ordinanza cautelare.
- Quando l'atto impugnato viene ritirato dall'amministrazione nel corso del giudizio, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, considerando la fondatezza delle censure già valutata in sede cautelare e l'esito concreto della vicenda.
- L'art. 35 d.P.R. 380/2001 riguarda gli interventi abusivi realizzati su suoli appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici e non può essere applicato quando dagli atti risulti la natura privata dell'area.
Come è indicizzato
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