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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37252/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, emesso a seguito di indagini finanziarie svolte su conti correnti riferiti al contribuente e a due società a lui collegate, nell'ambito di un procedimento penale. L'Ufficio ha rideterminato maggiori redditi d'impresa per oltre 1,9 milioni di euro, ritenendo non giustificate numerose movimentazioni bancarie e attribuendole a un'attività imprenditoriale di commercio di orologi svolta in proprio. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente: la CTP aveva escluso l'IRAP per decadenza dell'Ufficio e aveva ridotto il maggior imponibile, ritenendo non riferibili al contribuente i conti intestati alle società e giustificati alcuni movimenti. In appello la CTR ha confermato la decadenza IRAP, ma ha ritenuto fittizia l'intestazione dei conti delle società e ha ricondotto al contribuente anche versamenti e prelevamenti sui conti personali e societari, salvo una somma coperta da giudicato interno. L'Agenzia ricorre con un motivo, sostenendo che il raddoppio dei termini accertativi si applicherebbe anche all'IRAP. Il contribuente propone quattro motivi incidentali: contesta la permanenza del potere accertativo per IRPEF e IVA per tardività della denuncia penale; deduce l'illegittima imputazione a sé delle operazioni sui conti di terzi e la violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni bancarie; lamenta omesso esame di fatti decisivi; deduce anche un ulteriore vizio di motivazione dell'avviso per relationem al PVC e, con memoria, introduce una questione nuova sulle sanzioni applicate al presunto socio di fatto della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia sia il ricorso incidentale del contribuente. Ha confermato che il raddoppio dei termini di accertamento non si applica all'IRAP, perché per tale imposta non sono previste violazioni presidiate da sanzioni penali; ha altresì confermato che, per IRPEF e IVA, il raddoppio opera quando vi siano seri indizi di reato che impongano la denuncia penale, a prescindere dal fatto che la denuncia sia intervenuta dopo il termine ordinario. Ha reputato sufficiente la motivazione per relationem dell'avviso al PVC, essendo il contribuente stato posto in condizione di conoscere gli elementi posti a base della pretesa. Ha inoltre confermato l'impostazione della CTR in tema di indagini bancarie: la presunzione legale dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 consente di imputare i movimenti su conti intestati al contribuente e, se l'Ufficio prova la disponibilità di fatto del conto intestato a terzi, anche su tali conti; grava poi sul contribuente l'onere di fornire prova analitica contraria sulla provenienza e irrilevanza fiscale delle somme. Il motivo introdotto solo con memoria è stato dichiarato inammissibile perché nuovo. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza e al solo contribuente è stato posto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Per IRPEF opera il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di seri indizi di reato che comportino l'obbligo di denuncia penale; la disciplina transitoria del 2015 non esclude la salvezza degli atti già notificati.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Per l'IVA il raddoppio dei termini accertativi opera secondo gli stessi principi delle imposte sui redditi, in presenza di obbligo di denuncia per reati tributari.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    I versamenti e i prelevamenti bancari sono presunti ricavi o compensi; la presunzione è legale e il contribuente deve fornire prova analitica contraria. L'Ufficio può estendere l'indagine a conti intestati a terzi se ne prova la disponibilità di fatto da parte del contribuente.

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Autorizza l'utilizzo delle indagini bancarie anche per l'accertamento IVA e anche sui conti formalmente intestati a terzi, se riconducibili al contribuente.

  • art. 24 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere l'applicabilità del raddoppio dei termini anche all'IRAP; la Corte esclude tale estensione.

  • art. 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato nel motivo dell'Ufficio in combinato disposto con l'art. 43 d.P.R. 600/1973; la Corte conferma che non consente il raddoppio dei termini per IRAP.

  • art. 2 d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128

    La disciplina transitoria non elimina la salvezza degli effetti degli avvisi già notificati; il nuovo regime dei termini si applica secondo il quadro transitorio delineato dal legislatore.

  • art. 1, commi 130-132, legge 28 dicembre 2015, n. 208

    Ha sostituito la disciplina dei termini di accertamento senza raddoppio; la Corte ne conferma la lettura sistematica con la disciplina transitoria e ne esclude l'illegittimità costituzionale.

  • artt. 12 e 15 preleggi

    Richiamati dal contribuente per sostenere una lettura retroattiva della disciplina; la Corte non accoglie tale ricostruzione.

  • art. 2697 c.c.

    La ripartizione dell'onere della prova impone al contribuente di dimostrare l'irrilevanza fiscale dei movimenti bancari una volta operante la presunzione legale.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici richiedono gravità, precisione e concordanza, ma tale regola non si applica alla presunzione legale posta dall'art. 32 d.P.R. 600/1973.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal contribuente in tema di capacità contributiva e presunzioni bancarie; la Corte non ravvisa violazione nel sistema applicato.

  • art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212

    La motivazione per relationem dell'avviso è ritenuta sufficiente se consente al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale dei motivi di violazione di legge, ma la Corte rileva che alcune censure miravano in realtà a una nuova valutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di mere argomentazioni o risultanze istruttorie.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico quanto agli atti e ai fatti dedotti; il contribuente non ha assolto tale onere per la censura sulla motivazione dell'atto.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato in tema di onere di specificità e deposito degli atti rilevanti per il vizio ex art. 360, n. 5.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria non può introdurre un motivo nuovo, dichiarato quindi inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Per il solo ricorrente incidentale contribuente sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato; non per l'Agenzia difesa dall'Avvocatura dello Stato.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    Sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti notificati alla data di entrata in vigore del decreto.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento non si applica all'IRAP quando le violazioni relative a tale imposta non sono presidiate da sanzioni penali; per IRPEF e IVA, invece, opera se esistono seri indizi di reato che rendono obbligatoria la denuncia, indipendentemente dalla successiva tempestività della stessa.
  • In materia di indagini bancarie, i versamenti e i prelevamenti sui conti del contribuente costituiscono presunzione legale di maggior reddito; il contribuente può superarla solo con prova contraria analitica, dimostrando la già avvenuta considerazione fiscale delle somme o la loro irrilevanza reddituale.
  • L'Ufficio può utilizzare dati bancari relativi a conti formalmente intestati a terzi quando provi, anche per presunzioni qualificate, che il conto sia nella disponibilità effettiva del contribuente.
  • La motivazione per relationem di un avviso di accertamento è valida se richiama un PVC conosciuto dal contribuente e consente di comprendere la pretesa e articolare difese, senza che sia necessario riprodurre nell'atto tutti gli elementi probatori.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del merito e delle prove; il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
  • I motivi nuovi introdotti soltanto con memoria sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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