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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10194/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da una società nei confronti del proprio avvocato per opporsi al pagamento del compenso professionale relativo alla gestione di una lite e per chiedere, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto d'opera professionale e il risarcimento dei danni. La società lamentava che il legale avesse commesso errori nella tutela dei suoi interessi verso una controparte commerciale: in particolare, avrebbe omesso di chiedere gli interessi commerciali sulle somme da restituire e avrebbe quantificato in modo errato, per difetto, il valore della merce da rimborsare, formulando in citazione una pretesa di euro 16.000 anziché euro 22.000. Il tribunale accolse solo una parte della domanda risarcitoria, ritenendo dannoso l'errore nella quantificazione della pretesa, ma rigettò il capo relativo agli interessi. La corte d'appello respinse l'appello principale del professionista e accolse l'appello incidentale della società sul punto degli interessi, ritenendo che la relativa domanda non fosse stata tempestivamente proposta nell'atto introduttivo. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1223 e 1227 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p., sostenendo che la modifica della domanda nel primo grado era una mera emendatio libelli e non una domanda nuova, sicché non poteva essergli imputato l'errore; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la corte d'appello avrebbe posto a suo carico un onere probatorio improprio, richiedendogli di dimostrare l'assenza di nesso causale e il corretto adempimento; 3) violazione degli artt. 1223 e 1227 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p. in relazione all'appello incidentale, contestando l'interpretazione della domanda sugli interessi commerciali e sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente ricostruito il contenuto della pretesa; 4) omessa motivazione sul nesso causale tra condotta professionale e danno subito dalla cliente. La Corte di cassazione ha però ritenuto inammissibili sia il controricorso, perché notificato oltre il termine di legge, sia tutti e quattro i motivi del ricorso, rilevando che le censure non aggredivano la ratio decidendi della sentenza impugnata oppure miravano a un riesame di valutazioni di merito non consentito in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso della società perché notificato oltre il termine di legge; ha poi dichiarato inammissibile l'intero ricorso del professionista, osservando che i motivi non colpivano la ratio decidendi oppure tendevano a ottenere una rivalutazione del merito, in particolare sulla qualificazione della domanda, sulla valutazione prognostica del preteso danno da responsabilità professionale e sul nesso causale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, in ragione dell'inammissibilità del controricorso. Il ricorso è stato quindi respinto senza esame nel merito, con conseguente conferma della decisione di appello impugnata.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato per affermare il termine per il deposito del ricorso e, in coordinamento con l'art. 370 c.p.c., per ritenere tardiva la notifica del controricorso.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato per il termine di notifica del controricorso, ritenuto non rispettato dalla parte resistente.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come base dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte precisa i limiti del sindacato di legittimità in relazione alle diverse censure proposte.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla possibilità di modificare la domanda in primo grado mediante emendatio libelli, anche con variazione di petitum e causa petendi, purché vi sia connessione con la vicenda sostanziale e non si pregiudichino le difese avversarie.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per affermare che il vizio di violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice lo abbia attribuito alla parte sbagliata; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di danno risarcibile e nesso causale, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di concorso del creditore e delimitazione del danno, senza incidenza sull'esito.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    Richiamati dal ricorrente per il profilo causale; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato come parametro per le censure di violazione di legge; la Corte ribadisce che non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Indicato per la denuncia di errori processuali o nullità; la Corte esclude che la censura sull'omessa motivazione sia correttamente veicolata come vizio ex n. 4 se mira in realtà a contestare sufficienza e logicità della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato, la valutazione prognostica sull'esito favorevole dell'azione omessa o mal proposta attiene al merito e non è sindacabile in cassazione, salvo che si deduca un errore di diritto o un presupposto fattuale manifestamente errato.
  • La modificazione della domanda nel corso del primo grado può essere ammessa anche quando incida su petitum e causa petendi, se resta connessa alla medesima vicenda sostanziale e non lede il diritto di difesa della controparte; tuttavia, resta necessario il rispetto delle preclusioni processuali e istruttorie.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo la struttura della fattispecie; non basta contestare l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto.
  • L'interpretazione della domanda giudiziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo come error in procedendo per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o per nullità processuale.
  • La censura di omessa motivazione non può essere utilizzata per contestare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, se il giudice ha comunque esposto, anche sinteticamente, le ragioni del proprio convincimento.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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