Cassazione Penale, Ordinanza n. 11554/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva deciso sul trattamento sanzionatorio. Dalla motivazione emerge che in appello erano state contestate, o comunque confermate, il diniego delle attenuanti generiche, l'applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento di una pena sostitutiva. Il ricorso in cassazione è stato ritenuto generico: quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello aveva già dato una motivazione congrua richiamando la gravità delle condotte e il numero e l'epoca dei precedenti penali; quanto alla pena sostitutiva, il ricorrente aveva svolto solo riferimenti astratti alla ratio della riforma, senza indicare ragioni specifiche e concrete per cui nel caso concreto dovesse essere applicata. La Corte ha inoltre osservato che, trattandosi di appello contro una sentenza di primo grado pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma, non si applicava la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 150/2022 e la questione doveva essere devoluta alla Corte d'appello con uno specifico motivo di gravame o con motivi nuovi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche le doglianze sulla dosimetria della pena e sulla mancata concessione di una pena sostitutiva, osservando che la Corte di appello aveva già motivato sul diniego delle attenuanti generiche e sull'applicazione della recidiva, mentre la questione della pena sostitutiva non era stata proposta con specificità sufficiente in appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La disciplina transitoria sulle pene sostitutive non si applica quando l'appello riguarda una sentenza di primo grado emessa dopo l'entrata in vigore della riforma; in tal caso la questione deve essere specificamente devoluta al giudice di appello.
Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025, Rv. 287702
È richiamato come precedente conforme sulla necessità di uno specifico motivo di gravame per devolvere al giudice di appello la richiesta di pena sostitutiva.
Massime di principio
- Le censure di ricorso che si limitano a formule astratte o assertive, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili per genericità.
- Il giudice di appello può legittimamente confermare il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva valorizzando la gravità delle condotte e la storia penale dell'imputato, purché la motivazione dia conto degli elementi essenziali del giudizio.
- La richiesta di pena sostitutiva deve essere devoluta in modo specifico al giudice di appello quando non opera la disciplina transitoria invocata: non basta un richiamo generico alla finalità della riforma, occorrendo l'indicazione delle ragioni concrete che ne giustificherebbero l'applicazione nel caso specifico.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, conseguono ex lege le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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