Ordinanza n. 915/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - CSEA comunicato a mezzo PEC in data 29.5.2026, avente a oggetto “SAT SRL-P.IVA 02778650032 – provvedimento definitivo di diniego relativo al preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 dell’istanza per la partecipazione al meccanismo per le imprese a forte consumo di energia elettrica – annualità 2025 – art. 3 del D.L. 131/2023, e deliberazione ARERA n. 619/2023/R/eel e s.m.i.”; b) del provvedimento della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - CSEA comunicato a mezzo PEC in data 10.6.2026, avente a oggetto “Esito istruttoria – controlli a campione 2025 SAT SRL – 02778650032”; c) dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica – anno 2025 di CSEA, pubblicato sul proprio portale in data 18.6.2026, da cui si evince l’esclusione della Sat s.r.l. dal medesimo elenco; d) della nota di CSEA del 22.4.2026, avente a oggetto “P.IVA 02778650032 – SAT SRL- preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 dell’istanza di accesso al meccanismo per le imprese a forte consumo di energia elettrica presentata per l’annualità 2025 ai sensi dell’art. 3 del D.L. del 29/09/2023 n. 131 e delle procedure di cui all’Allegato A della deliberazione 619/2023/R/eel e s.m.i.”; e) della comunicazione della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - CSEA comunicato a mezzo PEC in data 29.5.2026, avente a oggetto “Elettrivori – Comunicazione di istruttoria di incoerenza dichiarazione anno di competenza 2025 – P.IVA (02778650032)”; f) di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti, anche allo stato non conosciuti; e per l’accertamento del diritto della Società SAT Srl all'iscrizione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'annualità 2025 e al conseguente riconoscimento delle agevolazioni previste dall'art. 3 del D.L. 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 169; e la condanna di CSEA, ai sensi dell'art. 34 C.p.a., all'adozione di tutte le misure necessarie al pieno riconoscimento del diritto accertato, ivi compreso il reinserimento della ricorrente nel predetto elenco e la cessazione di ogni pretesa restitutoria relativa alle agevolazioni già erogate per l'annualità 2025; in via subordinata, per l’annullamento e/o la disapplicazione g) in parte qua, dell’art. 4.1 lett. a) dell’Allegato A alla Delibera ARERA 27 dicembre 2023 n, 619/2023/R/eel, rubricata “Disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all’art. 3 del decreto-legge 131/2023. Aggiornamento del TISDC in relazione alla nuova disciplina delle imprese a forte consumo di energia elettrica”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’accesso al meccanismo delle agevolazioni per imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità 2025, esclusione dall’elenco CSEA e atti istruttori presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ente regolatore e gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato i provvedimenti con cui CSEA aveva respinto l’istanza di partecipazione al meccanismo agevolativo per le imprese a forte consumo di energia elettrica relativo all’annualità 2025, aveva comunicato l’esito negativo dei controlli a campione e l’incoerenza della dichiarazione, disponendo conseguentemente l’esclusione dall’elenco degli energivori. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto all’iscrizione nell’elenco, il riconoscimento delle agevolazioni e il reinserimento, nonché la cessazione delle pretese restitutorie relative ai benefici già erogati. In via subordinata ha domandato l’annullamento o la disapplicazione della disciplina regolatoria nella parte relativa al requisito controverso. La ricorrente ha sostenuto, in particolare, che l’acquisizione del ramo d’azienda della società cedente consentisse l’accesso alle agevolazioni per il sito industriale interessato e che fosse applicabile il requisito della continuità aziendale. Nella fase cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un sommario esame, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, osservando che l’acquisizione di un ramo d’azienda appartenuto alla cedente non abilita, di per sé, l’acquirente all’accesso alle agevolazioni per il sito industriale interessato. La cedente, infatti, è rimasta attiva in Italia con altri stabilimenti produttivi e continua a percepire i benefici energivori. Il Collegio ha quindi ritenuto, sempre in termini cautelari, non applicabile il requisito della continuità aziendale, poiché si è verificata una mera cessione di ramo d’azienda e non la cessione dell’intero complesso aziendale. Ha richiamato il principio secondo cui la clausola di salvaguardia prevista dalle Linee guida europee non consente di estendere il beneficio a chi abbia acquisito soltanto una parte del complesso aziendale originario, in quanto ciò potrebbe violare i principi in materia di concorrenza, aiuti di Stato e legittimo affidamento. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, poiché il danno prospettato è esclusivamente patrimoniale e integralmente reintegrabile per equivalente all’esito del giudizio di merito. Ha ritenuto sufficiente, per ogni ulteriore esigenza, la fissazione dell’udienza pubblica in tempi ragionevoli previa istanza di prelievo. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato negli atti impugnati quale disposizione sul preavviso di rigetto.
art. 3 d.l. 131/2023, convertito dalla l. 169/2023
Costituisce la base normativa delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica.
art. 4.1, lett. a), Allegato A alla deliberazione ARERA n. 619/2023/R/eel
Disposizione regolatoria impugnata in via subordinata e relativa al requisito applicato per l’accesso al meccanismo agevolativo.
art. 34 c.p.a.
Richiamato nella domanda di accertamento e di condanna all’adozione delle misure necessarie al riconoscimento del diritto dedotto.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mera acquisizione di un ramo d’azienda non abilita automaticamente l’acquirente ad accedere alle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica quando la cedente conserva altri stabilimenti produttivi e continua a beneficiare del medesimo regime.
- Il requisito della continuità aziendale non è, in via cautelare, riferibile a una mera cessione di ramo d’azienda, distinta dalla cessione dell’intero complesso aziendale.
- La clausola di salvaguardia prevista dalla disciplina europea sugli aiuti alle imprese energivore non consente l’estensione del beneficio a soggetti che abbiano acquisito soltanto una parte del complesso aziendale originario, ove tale estensione possa pregiudicare concorrenza, disciplina degli aiuti di Stato e legittimo affidamento.
- Il danno esclusivamente patrimoniale, integralmente reintegrabile per equivalente all’esito del giudizio di merito, non integra di per sé il requisito della gravità e irreparabilità necessario per la tutela cautelare.
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