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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39927/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 con cui l'Ufficio aveva rettificato in aumento il reddito d'impresa ai fini IRPEF e IRAP di un imprenditore individuale operante nel settore delle costruzioni, contestando la correttezza delle rimanenze iniziali e finali contabilizzate. Dopo l'accoglimento dell'appello del contribuente da parte della CTR Veneto, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; dal testo della decisione, però, il merito di tali motivi non viene esaminato perché la Corte rileva d'ufficio un vizio preliminare della notificazione del ricorso. In particolare, la ricorrente aveva notificato il ricorso presso la residenza del contribuente e presso i difensori domiciliatari del secondo grado, ma non aveva depositato in Cassazione la cartolina di ricevimento dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato. L'intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, in caso di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta, la produzione dell'avviso di ricevimento sia necessaria a dimostrare il perfezionamento della notificazione e l'instaurazione del contraddittorio; poiché tale documento non era stato depositato nel termine utile e l'intimato non aveva svolto attività difensiva, non era possibile né sanare il vizio con un termine per il deposito né disporre la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. La Corte ha quindi chiuso il giudizio senza statuizione sulle spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    Nel caso di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento è documento necessario per provare il perfezionamento della notificazione.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione non è consentita quando non ricorrono i presupposti processuali richiamati dalla Corte; non è quindi possibile concedere un termine per il deposito del documento mancante.

  • IRPEF

    La rettifica aveva inciso sul reddito d'impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

  • IRAP

    La rettifica aveva inciso anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione è notificato a mezzo posta, il deposito dell'avviso di ricevimento è necessario per dimostrare che la notificazione si è perfezionata e che il contraddittorio è stato validamente instaurato.
  • La mancata produzione dell'avviso di ricevimento nel termine utile comporta l'inammissibilità del ricorso se l'intimato non svolge difese e non emergono i presupposti per la rinnovazione della notificazione.
  • La rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. non può essere disposta in modo automatico, ma richiede che ricorrano i relativi presupposti processuali; altrimenti il vizio resta insanabile nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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