Cassazione Penale, Sentenza n. 24439/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Bologna nella parte in cui aveva rigettato la richiesta del pubblico ministero di revoca dell'indulto ai sensi del d.P.R. n. 394/1990. Il Procuratore generale denunciava la violazione dell'art. 172 cod. pen., sostenendo che nei confronti di Diletto doveva ritenersi operante la causa di esclusione della estinzione della pena per recidiva reiterata e per più condanne successive della stessa indole, come evidenziato dal certificato del casellario, con conseguente imprescrittibilità della pena oggetto di revoca.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato, con rinvio, l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di revoca dell'indulto ai sensi del d.P.R. 394/1990. La Corte ha ritenuto errata la valutazione del giudice dell'esecuzione che si era basata soltanto sulle deduzioni delle parti senza esaminare il certificato penale. Ha richiamato i principi di diritto sul momento di decorrenza della prescrizione (inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione che accerta la causa di revoca) e sui requisiti temporali delle cause di esclusione della prescrizione previste dall'art. 172 cod. pen., disponendo il rinvio alla Corte di appello di Bologna per un nuovo esame e per verificare le risultanze del certificato penale applicando i criteri giurisprudenziali e di legge indicati.
Norme richiamate
art. 172 cod. pen.
L'articolo prevede cause di esclusione dell'estinzione della pena per decorso del tempo (imprescrittibilità) nel caso di recidiva qualificata o reiterata e nel caso di successive condanne per delitti della stessa indole; tali cause devono sussistere in un momento immediatamente precedente il dies ad quem del termine prescrizionale (ossia prima del decorso del termine), e per le condanne sopravvenute rileva che i reati devono essere stati commessi dopo l'irrevocabilità della sentenza oggetto della richiesta.
d.P.R. n. 394/1990
Regola la revoca dell'indulto; nel caso in esame la richiesta di revoca ai sensi di tale decreto era stata rigettata dalla Corte d'appello e la Cassazione ha ritenuto necessario riesaminare la questione alla luce del casellario.
legge n. 241/2006
Riferita quale base normativa per la revoca di una parte dell'indulto applicato (la Corte di appello aveva revocato parte dell'indulto ai sensi di tale legge); la sentenza richiama però soprattutto le regole sulla prescrizione e sulle cause di esclusione di art. 172 cod. pen.
art. 99 cod. pen.
Norma sulle recidive; la giurisprudenza richiamata ha chiarito che l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99, purché la recidiva sia stata accertata in un momento immediatamente precedente al decorso del termine prescrizionale.
art. 96 codice Zanardelli (richiamo storico)
Citato a titolo storico/interpretativo: il principio della interruzione del decorso prescrizionale per commissione di un nuovo reato è in continuità con la disciplina attuale; la Corte usa questo riferimento per sostenere un'interpretazione in favore dell'imputato sulla temporalità delle cause di esclusione della prescrizione.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione della pena, rispetto alla quale si valuta l'operatività di cause di esclusione (es. recidiva o condanne successive), decorre dal momento in cui diviene definitiva la decisione che accerta la causa di revoca, non dal momento in cui il giudice dell'esecuzione adotta il provvedimento.
- Perché l'impedimento all'estinzione della pena previsto dall'art. 172 cod. pen. sia efficace è necessario che la recidiva o la condanna sopravvenuta siano temporalmente anteriori al momento immediatamente precedente il decorso del termine prescrizionale: cause sopravvenute dopo il decorso del termine non possono impedire l'estinzione.
- Nel caso delle condanne successive la norma richiede che i reati oggetto delle condanne sopravvenute siano stati commessi dopo l'irrevocabilità della sentenza che costituisce il titolo per la revoca; in assenza di tale temporalità non opera l'esclusione della prescrizione.
- Il giudice dell'esecuzione deve esaminare le risultanze del certificato penale (casellario) come base fattuale imprescindibile per valutare la sussistenza di recidiva o di condanne sopravvenute; l'omissione di tale valutazione può determinare annullamento per travisamento per omissione.
- In procedimenti di richiesta di revoca dell'indulto promossi dal pubblico ministero è necessario controllare con precisione date di irrevocabilità delle sentenze, date di commissione dei reati successivi e momento di accertamento della recidiva per determinare l'eventuale imprescrittibilità della pena.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24353/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24355/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24356/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24357/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24358/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24359/2023 del 07/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →