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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43750/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore aveva depositato una richiesta di archiviazione per procedimento n. 3193/2023 relativo a "ignoti seriali" in forma cartacea sulla base di un provvedimento amministrativo del 8/4/2024 che attestava il malfunzionamento dell'applicativo telematico "APP". Il GIP, invece, dichiarò inammissibile la richiesta perché non depositata telematicamente ai sensi del D.M. n. 217/2023 (art. 3). Il Procuratore impugnò per cassazione sostenendo l'abnormità del decreto per eccesso di potere del giudice (sindacato su atto amministrativo), la stasi del procedimento e la violazione delle norme che consentono il deposito analogico quando il malfunzionamento è accertato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha dichiarato il decreto del GIP viziato da abnormità sia strutturale che funzionale. Ha osservato che: a) l'atto di inammissibilità non rientra fra i provvedimenti tipici del GIP; b) il capo dell'ufficio (Procuratore) ha la competenza amministrativa per accertare e attestare il malfunzionamento ed autorizzare depositi analogici ai sensi dell'art. 175-bis cod. proc. pen.; c) la declaratoria di inammissibilità ha determinato la stasi dei procedimenti sugli "ignoti seriali" (impossibilità di deposito telematico cumulativo e di reiterare il deposito cartaceo). Il decreto è stato annullato senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Tribunale di L'Aquila - ufficio GIP per il seguito.

Norme richiamate

  • D.M. 29/12/2023, n. 217, art. 3

    "il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di archiviazione ... ha luogo con modalità telematiche ... salvo il caso di malfunzionamento del sistema informatico"

    Il deposito telematico è la regola per gli atti di archiviazione; tuttavia la disposizione ammette l'eccezione del malfunzionamento informatico che legittima modalità non telematiche se il malfunzionamento è accertato.

  • art. 175-bis cod. proc. pen.

    "atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche"; "accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento"

    Quando il malfunzionamento del sistema informatico sia accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio, la norma autorizza la redazione e il deposito analogico degli atti; l'accertamento amministrativo del capo dell'ufficio ha rilevanza per derogare all'obbligo telematico.

  • art. 415 cod. proc. pen., comma 4

    "la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia ..."

    Per i procedimenti relativi agli "ignoti seriali" la richiesta di archiviazione e il decreto devono essere pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi mensili: questa disciplina rende necessaria, di norma, una gestione aggregata delle istanze (di qui l'importanza della trasmissione telematica cumulativa).

  • art. 107-bis disp. att. cod. proc. pen.

    "Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente ... con elenchi mensili"

    Disciplina l'invio mensile, in forma aggregata, delle denunce a carico di ignoti agli uffici di procura, connessa alla necessità della pronuncia cumulativa di archiviazioni nei casi di "ignoti seriali".

  • artt. 408-415 cod. proc. pen.

    Determinano le modalità procedurali e i poteri del PM e del giudice in materia di richiesta e decreto di archiviazione; non prevedono, tuttavia, una sanzione processuale automatica per il deposito analogico ove sia consentito dalla normativa speciale e dall'accertamento di malfunzionamento.

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per le modalità di deposito telematico richiamata dal D.M.; disciplina tecnica e procedurale delle modalità telematiche nel processo penale.

  • decreto-legge 24/02/2023 n. 13, conv. con legge 21/04/2023 n. 41

    Fonte normativa primaria che ha introdotto le disposizioni attuate dal D.M. n. 217/2023 in materia di telematicità degli atti di archiviazione.

Massime di principio

  • La certificazione di malfunzionamento del sistema informatico da parte del dirigente dell'ufficio (Procuratore o altro capo competente) legittima il deposito analogico degli atti di archiviazione ai sensi dell'art. 175-bis; il giudice non può sostituirsi all'autorità amministrativa per negare ex post tale efficacia.
  • Quando la normativa speciale impone pronunce cumulative (es. art. 415, comma 4, per "ignoti seriali"), la trasmissione telematica aggregata diventa essenziale: se il sistema impedisce la gestione cumulativa, il provvedimento amministrativo che autorizza depositi analogici evita l'impasse procedurale.
  • L'adozione da parte del giudice di un provvedimento che non rientra tra gli atti tipici dell'ufficio e che blocca il procedimento può costituire "provvedimento abnorme" (sia strutturalmente che funzionalmente) e quindi essere soggetto ad annullamento in cassazione.
  • Se il GIP ha dubbi sull'effettiva sussistenza del malfunzionamento, la via corretta non è dichiarare inammissibile il deposito analogico provocando la stasi del procedimento, ma adottare rimedi procedurali adeguati (richiesta di chiarimenti, verifica amministrativa, misure compatibili con la prosecuzione del processo).
  • Per il PM: documentare tecnicamente il malfunzionamento e la relativa comunicazione ai soggetti interessati (date/orari, natura dell'anomalia) rafforza la legittimità del deposito analogico e riduce il rischio di contestazioni giurisdizionali.
  • Per il giudice: evitare sindacati di merito sull'atto amministrativo del capo dell'ufficio che ha funzione organizzativa; il controllo del giudice deve rispettare i limiti di competenza e non trasformarsi in revoca dell'efficacia dell'accertamento amministrativo quando questo abbia i requisiti normativi richiesti.

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