Ordinanza n. 15811/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento – previa tutela cautelare - -Del Decreto-pubblicazione-GPS_AOOUSPNA.REGISTRO-UFFICIALEU.0020697.10-08-2026-2, con cui così si è normato: “Sono pubblicate in data odierna, sul sito di questo Ambito territoriale, le Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Napoli, valevoli per il biennio 2026/2028” ; - Dell’elenco dei docenti inseriti in GPS per le CDC ADEE e ADAA in cui non figura l’odierna ricorrente, nonché, pedissequa al decreto di cui all’allegato 3; -Dei bollettini di nomina e del Decreto di nomina della provincia di Napoli, nella parte in cui non è menzionata la ricorrente; - Di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: pubblicazione delle Graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Napoli per il biennio 2026/2028, nella parte in cui la ricorrente non è inserita nelle graduatorie per le classi di concorso ADEE e ADAA, nonché i conseguenti bollettini e decreti di nomina nella parte in cui non la menzionano
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'atto di pubblicazione delle GPS della provincia di Napoli per il biennio 2026/2028, gli elenchi relativi alle classi di concorso ADEE e ADAA dai quali era esclusa e i conseguenti atti di nomina, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Il testo non espone specifiche censure di merito. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio il possibile difetto di giurisdizione amministrativa, poiché le contestazioni riguardano atti di gestione dei rapporti di lavoro del personale docente, con efficacia circoscritta alla provincia di Napoli.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso né deciso la domanda cautelare. Ha prospettato il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che controversie concernenti atti di gestione dei rapporti di lavoro del personale docente, limitati alla dimensione provinciale, appartengono secondo il costante indirizzo richiamato alla cognizione del giudice ordinario. In applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione e ha fissato la successiva udienza camerale al 17 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio – a norma dell’art. 73, comma 3 cpa - assegna alle parti il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente Ordinanza per il deposito delle rispettive memorie.
La disposizione è applicata per consentire alle parti di interloquire sulla questione di possibile difetto di giurisdizione rilevata dal Collegio dopo il passaggio in decisione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione rilevante non previamente sottoposta al contraddittorio delle parti, deve assegnare loro un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- Le controversie relative ad atti di gestione dei rapporti di lavoro del personale docente, muniti di efficacia circoscritta alla provincia, sono ricondotte alla giurisdizione ordinaria.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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