Sentenza n. 255/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Oristano n. 63/2024, depositata e resa pubblica il 03.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 926/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 05.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva accertato il suo diritto a un beneficio di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e aveva condannato il Ministero a erogare complessivamente 1.000 euro, oltre interessi legali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 aprile 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione aveva provveduto soltanto al pagamento delle spese liquidate al difensore, senza attivare il beneficio riconosciuto alla ricorrente. Sono state quindi richieste l’esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna del Ministero a un’ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificando la definitività della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento e l’attivazione della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Ha nominato, per il caso di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; non è stato liquidato alcun compenso, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata invece respinta la richiesta di astreinte. Il rigetto è stato motivato sia dalla già disposta nomina del commissario ad acta, sia dall’applicazione dei limiti elaborati dall’Adunanza Plenaria n. 15/2014, secondo cui nei confronti dell’amministrazione pubblica rilevano anche ulteriori ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità. In concreto, il TAR ha valorizzato la complessità e la pluralità delle fasi necessarie per l’attivazione della Carta, il coinvolgimento di strutture ministeriali e soggetti esterni, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale né alimentare del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l’attuazione del giudicato e l’adozione degli atti necessari a conformarsi alla decisione.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, nei presupposti previsti, una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alle amministrazioni inadempienti, ma può essere negata quando ricorrano la manifesta iniquità o altre ragioni ostative, valutate in concreto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale fondamento dell’avvalimento ministeriale di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l’attivazione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15
Ha chiarito che l’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa non solo per manifesta iniquità, ma anche per altre ragioni ostative connesse alla posizione del debitore pubblico e alle concrete difficoltà dell’adempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consente di chiedere al giudice amministrativo l’esecuzione della condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di un’amministrazione statale.
- Quando l’amministrazione non abbia spontaneamente dato esecuzione al giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adozione degli atti necessari entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, definendone poteri e termine di intervento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando sussistano, oltre alla manifesta iniquità, altre ragioni ostative valutate in concreto, tra cui la complessità organizzativa e tecnica dell’adempimento, il coinvolgimento di più strutture e l’esistenza di vincoli o difficoltà proprie del debitore pubblico.
- La nomina del commissario ad acta costituisce, nel caso concreto, una misura alternativa e sufficiente a garantire l’esecuzione del giudicato e può concorrere a escludere l’applicazione dell’astreinte.
- Il giudice dell’ottemperanza può imporre al commissario ad acta di utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi ordinari dell’amministrazione soccombente, gli strumenti contabili previsti dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, incluso il pagamento in conto sospeso.
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