Cassazione Penale, Ordinanza n. 03577/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa sottesi alla proposizione del ricorso inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 14 febbraio 2024 riguarda una condanna per detenzione di sostanza stupefacente ritenuta destinata allo spaccio. Il ricorrente contesta, in sostanza, la valutazione di merito compiuta dai giudici di appello sulla destinazione della droga allo spaccio, deducendo che tale conclusione sarebbe stata tratta dal quantitativo sequestrato e dalle modalità di confezionamento, detenzione e occultamento. Deduce inoltre doglianze sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, ritenuti giustificati dalla Corte territoriale con riferimento all'assenza di elementi positivamente valutabili e al quantitativo di droga sequestrato. La Corte di cassazione rileva che le censure sono in parte dirette a ottenere una nuova valutazione del merito e in parte aspecifiche, perché consistono nella mera riproposizione delle doglianze già esaminate.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito dei fatti e delle prove, quando la censura mira solo a ribaltare l'apprezzamento compiuto dai giudici di merito.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre in modo generico e non specifico doglianze già dedotte, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione della destinazione dello stupefacente allo spaccio può essere sorretta, sul piano fattuale, da elementi come quantità, modalità di confezionamento, detenzione e occultamento, e la contestazione di tali indici, se rivolta al merito, non è rivalutabile in cassazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere giustificato dall'assenza di elementi positivamente valutabili e dal rilievo del quantitativo di droga sequestrato; la censura su tale punto, se non specifica, non supera il vaglio di ammissibilità.
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